Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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serra superano le 25 000 tonnellate di CO2eq, il gestore degli impianti è nuovamente incluso dall’anno successivo fino al 2030 (cpv. 4). Una nuova deroga non è in seguito più possibile, anche se le emissioni dovessero nuovamente situarsi al di sotto della soglia. Chi, secondo il diritto anteriore, dal 2021 ha richiesto una deroga rimarrà escluso, a meno che non chieda, al più tardi entro il 28 febbraio 2022, di partecipare nuovamente al SSQE dal 2022 (art. 252 cpv. 3). Chi rimane escluso dal SSQE non è esonerato dall’obbligo di riferire le proprie emissioni (cpv. 3) e rimane esentato dalla tassa sul CO2 soltanto se si impegna a una riduzione equivalente secondo l’articolo 80.
Art. 47 Partecipazione su richiesta
Condizione per partecipare al SSQE su richiesta (opt-in) è che un gestore di impianti bruci vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti con una potenza termica totale di almeno 10 MW (cpv. 1). Per il cumulo della potenza termica si applicano le regole di cui all’articolo 45.
Chi ha già partecipato volontariamente al SSQE nel 2021 continuerà a partecipare al SSQE (cfr. art. 252 cpv. 1). La partecipazione volontaria a partire dal 2022 sarà possibile soltanto nel momento in cui saranno nuovamente adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. In tal caso, la domanda dovrà essere presentata tre mesi prima della data prevista (cpv. 2). Motivo della notifica anticipata è la quantità limitata di diritti di emissione che viene trattenuta per i nuovi partecipanti e per le modifiche sostanziali apportate agli impianti partecipanti esistenti. I diritti annuali all’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione sono soddisfatti secondo un ordine definito (cfr. art. 51 cpv. 4). Non appena è stata decisa la partecipazione volontaria (art. 50), la partecipazione durerà fino al 2030.
La domanda deve contenere informazioni sugli impianti gestiti, sulla potenza termica installata e sulle emissioni di gas serra nei precedenti tre anni (cpv. 3).
Art. 48 Impianti non considerati
Gli impianti gestiti negli ospedali sono esclusi dal campo d’applicazione del SSQE (cpv. 1). Determinati impianti possono inoltre essere esentati, su richiesta, dall’obbligo di partecipare al SSQE (cpv. 2). Ciò riguarda gli impianti di ricerca, sviluppo e test, nonché gli impianti la cui funzione principale è l’incenerimento di rifiuti speciali. Il coincenerimento di rifiuti speciali (combustibili derivati da rifiuti urbani) negli impianti di combustione e di produzione di energia non rientra invece in questa categoria. La valutazione della funzione principale dell’impianto si fonda in primo luogo sull’obbligo di autorizzazione secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti22 (OTRif) e l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico23 (OIAt). Gli impianti che non sono considerati nel SSQE sono assoggettati alla tassa sul CO2 applicata ai combustibili (cpv. 3).
Art. 49 Uscita
I gestori di impianti che non soddisfano più durevolmente le condizioni di partecipazione al SSQE possono chiedere, sempre entro il 1° giugno, di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. In deroga a ciò, i gestori di impianti che, secondo il diritto anteriore, hanno già partecipato al SSQE nel 2021 e che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza del [...] non soddisferanno più durevolmente le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 o all’articolo 47 capoverso 1, potranno chiedere, entro il 28 febbraio 2022, di uscire dal SSQE a partire dal 2022 (art. 252 cpv. 2).
Ritenuto che questi gestori di impianti non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE, a partire dall’inizio dell’anno successivo non saranno più tenuti a presentare un piano di monitoraggio (art.
63) o un rapporto di monitoraggio (art. 64). Ciò li distingue dai gestori di impianti esentati dall’obbligo di partecipare secondo l’articolo 46.