Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 50 Decisione
Dopo aver esaminato la notifica di partecipazione secondo gli articoli 45 o 39 e tenuto conto delle domande di impianti da non considerare secondo l’articolo 48, l’UFAM emana una decisione che stabilisce, tra l’altro, quali impianti rientrano nel SSQE.
Art. 51 Quantità massima di diritti di emissione disponibili
La quantità massima di diritti di emissione disponibili (Cap) è calcolata in anticipo (cpv. 1). Nel periodo di scambio 2021-2030, la quantità sarà ridotta ogni anno del 2,2 per cento. Il punto di partenza è costituito dalle emissioni medie di CO2 attribuite annualmente ai partecipanti al primo periodo di scambio 2008-2012, più le emissioni medie del periodo 2009-2011 generate dagli impianti e di gas serra che sono stati inclusi nel SSQE per la prima volta a partire dal 2013 (allegato 9). Secondo la legge sul CO2 (art. 25 cpv. 2), un adeguamento del Cap è ammesso solo se una categoria di impianti è esclusa, se ne viene inclusa una nuova o se le normative internazionali sono modificate. Ciò sarebbe ad esempio il caso se gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani fossero inclusi nel SSQE a partire dal 2024.
I nuovi partecipanti e i gestori di impianti a forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione che partecipano già al SSQE hanno diritto, a determinate condizioni, a un’assegnazione a titolo gratuito di una quota trattenuta della quantità massima di diritti di emissione disponibili. Questa quota comprende i diritti di emissione non assegnati in un anno di questa quantità, ma almeno il 5 per cento della stessa. Di conseguenza, i diritti di emissione non più assegnati anche a seguito di uscite, di rapporti errati e dell’adeguamento annuale dell’assegnazione a titolo gratuito nello stesso anno sono a disposizione per altri gestori di impianti (cpv. 2 e 3).
Il capoverso 4 disciplina l’ordine in cui è soddisfatto il diritto sui diritti di emissione trattenuti. Esso è stabilito in base alla durata della partecipazione al SSQE. Chi è coinvolto da più di un anno ha la priorità (lett. a) rispetto ai gestori che partecipano solo dall’anno precedente (lett. b). Al terzo posto si trovano i gestori che chiedono diritti di emissione supplementari a seguito della crescita o di nuovi elementi di assegnazione, mentre al quarto posto i nuovi partecipanti. Determinante è inoltre il momento della messa in esercizio o il momento in cui viene fatto valere il diritto. Se la notifica è effettuata solo dopo la messa in esercizio, è determinante la data della notifica (cpv. 5). Se il diritto non può essere pienamente soddisfatto, l’UFAM riduce proporzionalmente i diritti di emissione da assegnare.
Art. 52 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
I diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti conformemente all’articolo 26 capoverso 3 della legge sul CO2 in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento (benchmark o parametri di riferimento). L’assegnazione a titolo gratuito è calcolata in particolare sulla base dei parametri di riferimento e dei fattori di adeguamento elencati all’allegato 10 numeri 1-4 (cpv. 1). Corrispondono ai nuovi parametri di riferimento decisi nell’UE il 12 marzo 202124. L’UE aggiornerà nuovamente i parametri di riferimento per il periodo di assegnazione 2026-2030, al fine di tenere in considerazione il progresso tecnologico. Nel rispetto dell’organizzazione equivalente concordata nell’accordo del 23 novembre 201725 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, nel SSQE svizzero devono essere applicati gli stessi parametri di riferimento. La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è quindi stabilita per tutti i partecipanti secondo una procedura a due livelli.
Per i gestori di impianti che hanno partecipato al SSQE già nel 2021 secondo il diritto anteriore, i dati necessari per il primo calcolo dell’assegnazione sino al 2025 sono già stati raccolti. Per i gestori di impianti che parteciperanno al SSQE per la prima volta dal 1° gennaio 2022, il primo calcolo dell’assegnazione sarà effettuato dall’UFAM, o da un servizio da questi incaricato, sulla base delle stesse prescrizioni applicate agli attuali partecipanti e dei dati raccolti secondo l’articolo 62. Di regola, i calcoli per
24EUR-Lex - 32021R0447 - IT - EUR-Lex (europa.eu)