Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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l’assegnazione sono effettuati dopo la notifica dell’obbligo di partecipare o la presentazione della domanda di partecipazione.
I quantitativi definitivi di assegnazione a titolo gratuito per partecipante saranno determinati soltanto a calcolo concluso di tutte le assegnazioni a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano al SSQE dal 1° gennaio 2022 o secondo il diritto vigente già dal 2021 (presumibilmente nella seconda metà del 2022). Ciò avviene in quanto la somma dei quantitativi individuali di assegnazione, calcolati sulla base dei parametri di riferimento di cui all’allegato 10 numero 1 e delle quote di attività nei periodi di riferimento di cui all’allegato 10 numero 2.3, non può superare la quantità massima di diritti di emissione disponibili nel SSQE, dedotto il 5 per cento conformemente all’articolo 51 capoverso 3 lettera a. In caso contrario, si procederà a una riduzione lineare di tutte le assegnazioni mediante un fattore di correzione intersettoriale (cpv. 2). Il fattore di correzione intersettoriale potrà essere calcolato solo quando tutti i dati e i primi calcoli saranno disponibili. Esso sarà fissato in anticipo all’inizio dei periodi 2022-2025 e 2026-2030 per tutti gli anni interessati e non sarà più adeguato.
I diritti di emissione sono accreditati sui conti dei gestori di impianti nel Registro dello scambio di quote di emissioni nell’autunno dell’anno in questione. Per il 2022, l’assegnazione potrà avvenire più tardi, ma in ogni caso prima della data di consegna dei diritti di emissione (art. 67 cpv. 4).
Art. 53 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano
per la prima volta al SSQE e per i gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione
Con nuovo partecipante s’intende un gestore di impianti che parteciperà per la prima volta al SSQE dal 2 gennaio 2022 (cpv. 1). Analogamente, anche un nuovo elemento di assegnazione di un gestore di impianti già partecipante al SSQE con messa in esercizio a partire dal 2 gennaio 2022 deve essere trattato allo stesso modo di un nuovo partecipante per quanto riguarda l’inclusione nel SSQE (cpv. 2).
L’assegnazione a titolo gratuito per i nuovi partecipanti e per i partecipanti esistenti con nuovi elementi di assegnazione si calcola, in linea di massima, secondo la stessa classificazione dei gestori di impianti esistenti, applicando eventualmente anche il fattore di correzione intersettoriale di cui all’articolo 52 capoverso 2 (cpv. 3). Tuttavia, poiché per nuovi impianti o elementi di assegnazione non sono disponibili quote di attività storica dei corrispondenti periodi di riferimento, l’assegnazione nell’anno di messa in esercizio è calcolata in base alle quote di attività effettive e, in seguito, in base a quelle del primo anno civile completo dopo la messa in esercizio (all. 10 n. 2.4).
Per quanto riguarda l’assegnazione a titolo gratuito, occorre inoltre considerare che è disponibile soltanto una quantità limitata di diritti di emissione (cfr. art. 51 cpv. 3). Se i diritti rivendicati superano tale quantità, l’assegnazione avviene secondo l’ordine di cui all’articolo 51 capoverso 4. Una volta esaurita tale quantità non possono più essere assegnati ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito.
Art. 54 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
L’assegnazione a titolo gratuito è adeguata annualmente se le condizioni per ciò sono adempiute. In proposito occorre distinguere tra un adeguamento a seguito di variazioni delle quote di attività (cpv. 1) e uno a seguito di variazioni dei valori di altri parametri che dovevano essere presi in considerazione nel primo calcolo (cpv. 4). Di regola, l’adeguamento avviene se le quote di attività o i parametri determinanti variano di oltre il 15 per cento (all. 10 n. 5).
Se le quote di attività aumentano per quanto attiene ai parametri di riferimento relativi al calore e ai combustibili, l’assegnazione a titolo gratuito è aumentata, su domanda, se è comprovato che il maggior consumo non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Sono eccettuate le forniture di calore a terzi al di fuori del SSQE; l’attribuzione a titolo gratuito a ciò connessa è adeguata conformemente al capoverso 1 poiché il gestore degli impianti di produzione di calore non può influire direttamente sull’efficienza energetica dell’utilizzatore di calore (cpv. 2). Viceversa, l’assegnazione con parametri di riferimento relativi al calore e ai combustibili non viene ridotta, su richiesta, se il gestore di impianti prova che il minore consumo è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica (cpv. 3).