Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Se in un determinato anno un gestore non effettua voli obbligatori secondo l’allegato 11 e non è quindi soggetto all’obbligo di pagare la tassa nel SSQE svizzero, ma per tale anno ha già ottenuto un’assegnazione a titolo gratuito, questi diritti di emissione devono essere restituiti all’autorità competente entro il 31 marzo dell’anno successivo e saranno in seguito cancellati (cpv. 2).

Saranno altresì cancellati i diritti di emissione che, pur essendo previsti per l’assegnazione a titolo gratuito (82 per cento del Cap), non possono essere assegnati a titolo gratuito (cpv. 4). Ciò può essere il caso, ad esempio, se l’operatore ha nel frattempo cessato l’esercizio.

Sezione 3: Vendita all’asta dei diritti di emissione

Art. 58 Diritto di partecipazione

L’articolo 58 disciplina chi è autorizzato a partecipare all’asta dei diritti di emissione. Si tratta di gestori di impianti e operatori di aeromobili nel SSQE svizzero e in quello dell’UE, nonché delle altre imprese autorizzate all’asta nell’UE provenienti dallo SEE. Chi intende partecipare all’asta deve disporre di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Art. 59 Svolgimento dell’asta

Le aste devono svolgersi a intervalli regolari per garantire una certa costanza.

Il capoverso 1 stabilisce la quantità massima annua di diritti di emissione che può essere messa all’asta. Nel caso dei diritti di emissione per gli aeromobili, analogamente all’UE, si tratta del 15 per cento del Cap annuo. Per quanto attiene ai diritti di emissione per gli impianti, invece, la quantità è limitata ad al massimo il 10 per cento del Cap dell’anno precedente affinché, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 5 della legge sul CO2, non siano disponibili troppi diritti di emissione. Ciò può ad esempio verificarsi a seguito di chiusure di aziende. L’UE prevede a tal fine una cosiddetta riserva per la stabilizzazione del mercato, che adegua la quantità di diritti di emissione secondo un meccanismo predefinito. Il limite del 10 per cento è un’attuazione approssimativa della regola dell’UE e, in considerazione degli sviluppi nel SSQE dell’UE (ad es. metodi per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito, riserva per mantenere la stabilità del mercato), dovrà eventualmente ancora essere adeguato.

I diritti di emissione continueranno ad essere messi all’asta secondo una procedura competitiva, come avveniva sinora. Qualora si sospettino accordi illeciti in materia di concorrenza volti ad alterare il prezzo di aggiudicazione o partecipanti che detengono una posizione dominante sul mercato si comportino in modo illecito, l’UFAM potrà interrompere la vendita all’asta (cpv. 2 lett. a), segnalando ogni sospetto alle autorità in materia di concorrenza (cpv. 3). L’UFAM potrà interrompere la vendita all’asta anche se il prezzo di aggiudicazione differisce notevolmente dal prezzo determinante sul mercato dell’UE (cpv. 2 lett. b), in caso di rischi tecnici di sicurezza o per altri motivi (cpv. 2 lett. c). Qualora un’asta sia interrotta o la quantità messa all’asta non sia richiesta completamente, indipendentemente dalle quantità secondo il capoverso 1, i relativi diritti di emissione saranno messi all’asta in seguito (cpv. 4). Al termine del periodo d’impegno 2021-2030, l’UFAM cancellerà i diritti di emissione per gli impianti e gli aeromobili, che non saranno stati messi all’asta (cpv. 5).

L’UFAM effettua le aste nel Registro dello scambio di quote di emissioni purché la quantità messa all’asta ogni anno non superi la soglia di 1 milione di diritti di emissione stabilita nell’accordo SSQE. Secondo il capoverso 6, esso potrebbe affidare l’asta ad organizzazioni private. In proposito, l’UFAM dovrebbe tenere conto delle pertinenti disposizioni dell’accordo SSQE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle aste da parte del gestore della piattaforma stesso e l’adeguata sorveglianza della piattaforma d’asta da parte delle autorità.

Art. 60 Informazioni richieste per la partecipazione

L’articolo 60 disciplina le indicazioni da fornire per la partecipazione all’asta. Come avveniva finora, secondo il capoverso 1 lettere a e b devono essere designate almeno una e al massimo quattro persone