Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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incaricate di presentare le offerte, nonché almeno una e al massimo quattro persone incaricate di convalidare le offerte. I gestori e le imprese che intendono partecipare all’asta, nonché le persone incaricate di convalidare e di presentare le offerte, devono inoltre presentare una dichiarazione di accettazione delle condizioni generali d’asta (cpv. 1 lett. c). Il capoverso 2 stabilisce che, al posto di un estratto svizzero del casellario giudiziale, può essere inviata all’UFAM una conferma notarile, in cui il notaio attesta che non sussistono condanne per i reati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera b e l’autenticità dell’estratto del casellario giudiziale. A tal fine deve essere conferita al notaio una corrispondente procura. Le spese notarili sono a carico dell’istante.

Per la verifica dell’ammissione all’asta e per lo svolgimento dell’asta, conformemente al capoverso 3 i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili del SSQE dell’UE devono inoltre fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera. Secondo il capoverso 4 devono indicare un recapito in Svizzera anche le altre imprese autorizzate all’asta nell’UE provenienti dallo SEE. Queste imprese devono inoltre fornire ulteriori informazioni, ossia una prova dell’ammissione diretta all’asta nell’UE, informazioni in merito alla categoria di ammissione all’asta secondo l’articolo 18 capoversi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché una conferma che la partecipazione avviene esclusivamente per proprio conto, ossia non per conto di un cliente. I diritti acquisiti in tal modo possono in seguito essere rivenduti sul mercato secondario.

Il capoverso 5 stabilisce che l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

Il capoverso 6 stabilisce che, d’ora in avanti, i documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate di convalidare e di presentare le offerte, nonché eventuali informazioni di cui al capoverso 5, dovranno essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati all’estero dovranno essere convalidate mediante ulteriore certificazione. Al fine di aumentare la sicurezza, la data dei documenti da presentare e dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non potrà essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda. Le informazioni saranno registrate, come avveniva sinora, nel Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 7).

Art. 61 Carattere vincolante delle offerte d’asta

Come avveniva finora, le offerte d’asta sono presentate in euro e diventano vincolanti solo dopo l’approvazione della persona incaricata di convalidare l’offerta (cpv. 1).

Conformemente all’articolo 33 capoverso 3 della legge sul CO2, il Consiglio federale può prevedere che pagamenti relativi alla vendita all’asta di diritti di emissione vengano effettuati tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE (cpv. 3). Al capoverso 2, il Consiglio federale si avvale di questa norma, garantendo l’applicazione delle disposizioni svizzere ed europee in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo applicabili alle banche. Ritenuto che le offerte d’asta e quindi anche il prezzo di aggiudicazione sono espressi in euro, la fattura per i diritti di emissione messi all’asta dovrà essere saldata in euro. In caso di mancato pagamento della fattura, l’UFAM potrà escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 4: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 62 Rilevamento dei dati

Per i gestori di impianti nel SSQE, l’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati per il calcolo del Cap e del primo calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. A tal fine, il gestore degli impianti deve mettere a disposizione sostanzialmente i seguenti dati:

1. informazioni sugli impianti gestiti e sulle attività svolte;

2. informazioni e dati sulle emissioni di gas serra;

3. dati sulle quantità prodotte e sul consumo di energia (tra l’altro, sul consumo di calore e di elettricità, nonché sui vettori energetici utilizzati).