Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Secondo il capoverso 3, i gestori di impianti sottostanno a un obbligo di collaborazione. In caso di violazione di tale obbligo, previa diffida da parte dell’UFAM, il gestore perde il proprio diritto all’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione.

L’UFAM, o il servizio da questi incaricato, verifica l’esattezza dei dati forniti dal gestore degli impianti. Il calcolo dell’assegnazione secondo l’articolo 52 si basa su tali dati. Per adeguamenti successivi secondo l’articolo 54, questi dati fungono da valori di riferimento per valutare le modifiche delle quote di attività o di ulteriori parametri determinanti che si sono verificate.

I dati successivi necessari per la verifica annuale dell’assegnazione secondo l’articolo 54 devono essere rilevati annualmente dal gestore degli impianti e indicati nel rapporto di monitoraggio (cpv. 2).

I dati sono amministrati nel Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM. Il rilevamento dei dati concernenti l’attività degli operatori di aeromobili secondo la presente ordinanza compete agli operatori stessi (cpv. 4). I dati di base per il calcolo del «Cap dell’aviazione» e delle assegnazioni a titolo gratuito sono già stati individuati nell’ambito del rilevamento delle tonnellate-chilometro (ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree) nel 2018.

Art. 63 Piano di monitoraggio

Un gestore di impianti che partecipa al SSQE o che, su richiesta, è stato esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE (opt-out) deve presentare all’UFAM, per approvazione, un piano di monitoraggio. Per il monitoraggio possono essere utilizzati non solo i modelli messi a disposizione direttamente dall’UFAM, ma anche quelli approvati dallo stesso. Nell’ambito del ricalcolo dell’assegnazione a titolo gratuito viene verificata la completezza dei piani di monitoraggio esistenti e gli stessi vengono aggiornati. I piani di monitoraggio sono amministrati nel Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM (cpv. 1).

Entro il 31 marzo 2022, i gestori di impianti partecipanti al SSQE dal 2022 dovranno presentare all’UFAM un piano di monitoraggio per approvazione (art. 252 cpv. 5). I gestori di impianti, che secondo l’articolo 45 capoverso 2 avviano un’attività di cui all’allegato 8 o che superano il valore soglia di 5000 tonnellate di CO2eq di cui all’articolo 45 capoverso 3 e devono pertanto partecipare al SSQE, presentano il loro piano di monitoraggio tre mesi dopo la notifica del loro obbligo di partecipazione. Anche i gestori di impianti che partecipano al SSQE su richiesta conformemente all’articolo 47 presentano il loro piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda. Conformemente all’allegato 12 numero 1, il piano di monitoraggio deve continuare a essere presentato all’UFAM (cpv. 1).

I piani di monitoraggio dei gestori di impianti che hanno partecipato al SSQE secondo il diritto anteriore già nel 2021 e che sono attuali continuano a fungere da base per il monitoraggio annuale, secondo l’articolo 64, e non devono essere presentati nuovamente (cfr. art. 252 cpv. 1).

I requisiti minimi posti al piano di monitoraggio dei gestori di impianti sono stabiliti nell’allegato 14 (cpv. 3). Nel piano di monitoraggio per i gestori di impianti si devono indicare e documentare le modalità di misurazione o calcolo delle emissioni annue di gas serra e dei consumi di energia. Dato che la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito deve essere verificata annualmente, nel monitoraggio devono inoltre essere riportati tutti i dati rilevanti per l’assegnazione. Tali dati devono essere completi, coerenti, accurati e comprensibili, e il gestore degli impianti deve determinare le emissioni nel modo più preciso possibile. In particolare per i combustibili derivati da rifiuti urbani, usati a scopo non commerciale, la cui composizione varia spesso, le emissioni fossili devono essere misurate o calcolate sulla base di metodi standard o consolidati. Lo stesso vale per le emissioni di gas serra non provenienti da fonti energetiche derivanti da processi. La prassi esecutiva si baserà su quella dell’UE.

Al più tardi tre mesi dopo la notifica dell’obbligo di partecipare, gli operatori di aeromobili devono sottoporre all’UFAM o all’autorità estera competente secondo l’allegato 12, per approvazione, un piano di monitoraggio del CO2 (cpv. 2). Se il piano di monitoraggio del CO2 deve essere presentato all’UFAM,