Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Sulla base del piano di monitoraggio, gli operatori di aeromobili devono presentare all’UFAM o all’autorità estera competente secondo l’allegato 12, entro al più tardi il 31 marzo, un rapporto di monitoraggio sulle emissioni dell’anno precedente. Per il rapporto all’UFAM si deve utilizzare il modello messo a disposizione o approvato dallo stesso (cpv. 1).
I requisiti posti al rapporto di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono definiti nell’allegato 15 numero 2. Essi garantiscono che le emissioni di CO2 siano riportate in modo completo e corretto dagli operatori aeromobili. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per verificare il rapporto (cpv. 2).
Gli operatori di aeromobili devono far verificare annualmente il loro rapporto di monitoraggio, conformemente a quanto previsto dall’accordo SSQE (cpv. 4). I requisiti a questo riguardo sono elencati nell’allegato 16. Secondo il capoverso 4, determinati emettitori di entità ridotta sono esclusi dall’obbligo di verifica. Si tratta di quelli considerati emettitore di entità ridotta anche nel SSQE dell’UE conformemente all’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE: gestori con emissioni inferiori a 3000 tonnellate di CO2 su voli all’interno del SEE nel SSQE dell’UE o inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 nel campo d’applicazione globale del SSQE dell’UE. In contropartita, questi emettitori di entità ridotta devono utilizzare nel SSQE svizzero – analogamente a quanto previsto nel SSQE dell’UE – uno strumento secondo l’articolo 55 capoverso 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per definire le loro emissioni di CO2 se intendono rinunciare alla verifica da parte di un terzo indipendente. Questa regolamentazione garantisce la parità di trattamento degli emettitori di entità ridotta sui voli tra la Svizzera e lo SEE.
Se un gestore di impianti o un operatore di aeromobili presenta un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l’UFAM o l’autorità competente secondo l’allegato 12 stima le relative emissioni. I relativi costi sono posti a carico del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili (cpv. 5). In tal caso, l’UFAM informa preventivamente e fissa un termine adeguato per eventuali correzioni o integrazioni.
In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’UFAM può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso concreto (cpv. 6). In questo contesto, l’UFAM tiene in considerazione l’uguaglianza giuridica, la proporzionalità e gli interessi pubblici e, nella decisione, tiene conto del senso e dello scopo dell’ordinanza. Se sono interessati operatori di aeromobili, l’UFAM coinvolge l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e, laddove opportuno, utilizza i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
Art. 65 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
I gestori di impianti devono informare senza indugio l’UFAM, mentre gli operatori di aeromobili l’UFAM o l’autorità estera competente, in merito a qualsiasi cambiamento che può incidere sull’assegnazione a titolo gratuito. Tra questi cambiamenti si annoverano anche adeguamenti delle strutture giuridiche in relazione a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio. Se necessario, l’UFAM ordina una nuova valutazione dell’assegnazione a titolo gratuito. Inoltre, devono essere comunicate eventuali modifiche dei dati di contatto del partecipante al SSQE (ad es. cambiamenti di ragione sociale o dell’interlocutore competente) (cpv. 1).
I gestori di impianti, che esercitano un’attività di cui all’allegato 8 e sono stati esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE, informano inoltre senza indugio l’UFAM se le loro emissioni di gas serra sono risultate per la prima volta superiori a 5000 o 25 000 tonnellate di CO2eq (cpv. 2). Di regola, essi partecipano al SSQE a partire dall’anno successivo.
Gli operatori di aeromobili devono annunciarsi entro tre mesi all’autorità competente secondo l’allegato 12 se non effettuano più durevolmente voli obbligatori secondo l’allegato 11 (cpv. 3).