Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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gli operatori di aeromobili utilizzano il modello messo a disposizione o approvato a tal fine. Nell’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree i piani di monitoraggio (Monitoringskonzepte) sono stati definiti piani di monitoraggio (Monitoringspläne). Tali piani di monitoraggio del CO2 sono considerati piani di monitoraggio del CO2 ai sensi dell’articolo 63.
I requisiti minimi posti al piano di monitoraggio dei gestori di aeromobili sono stabiliti nell’allegato 14 (cpv. 3). Essi garantiscono che tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo possano essere determinate con precisione.
I piani di monitoraggio approvati devono essere tenuti aggiornati. Devono essere adeguati e sottoposti per nuova approvazione se i requisiti non sono più soddisfatti (cpv. 4). In tal caso, i gestori di impianti presentano all’UFAM il piano di monitoraggio adeguato per approvazione. Gli operatori di aeromobili sottopongono per approvazione all’UFAM o all’autorità estera competente secondo l’allegato 12 il loro piano di monitoraggio adeguato.
Art. 64 Rapporto di monitoraggio
Sulla base del piano di monitoraggio, i gestori di impianti devono presentare annualmente all’UFAM, entro il 31 marzo, un rapporto di monitoraggio sulle emissioni dell’anno precedente. A tal fine possono essere utilizzati non solo i modelli messi a disposizione direttamente dall’UFAM, ma anche quelli approvati dallo stesso. I dati sottoposti sono amministrati nel Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM (cpv. 1).
I requisiti posti al rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti sono definiti all’allegato 15 numero 1 (cpv. 2). Il rapporto di monitoraggio deve illustrare, tra l’altro, l’andamento delle emissioni di gas serra, del consumo di energia e delle capacità di produzione. Per il calcolo delle emissioni di gas serra devono essere indicati i quantitativi, in particolare i dati primari e tutti i parametri applicati. La misurazione delle emissioni di gas serra deve riportare gli orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione, nonché risultati comprensibili delle misurazioni.
Per poter verificare se l’assegnazione di un gestore di impianti deve essere adeguata conformemente all’articolo 54, nel rapporto di monitoraggio devono essere comunicati le quote d’attività e tutti gli ulteriori dati rilevanti per l’assegnazione, per ogni elemento di assegnazione. A causa della limitata quantità di diritti di emissione e delle priorità a ciò connesse (art. 51 cpv. 4), un gestore di impianti non riceve alcuna assegnazione nell’anno corrispondente se non comunica tali dati in modo comprensibile, corretto e completo. Questo approccio è necessario poiché, in caso contrario, gli adeguamenti dell’assegnazione a titolo gratuito non potrebbero essere conclusi entro un termine ragionevole. In tal modo si evita inoltre che i dati mancanti di un partecipante ritardino inutilmente i calcoli di adeguamento dell’assegnazione di tutti gli altri partecipanti (cpv. 7).
Ritenuto che la quantità dei combustibili gravati dalla tassa acquistati, per i quali l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini alle frontiere rimborsa al gestore degli impianti la tassa sul CO2 pagata, si discosta spesso dalla quantità consumata, per questi combustibili occorre tenere una contabilità merci. Qualora per determinare il consumo debbano essere prese in considerazione le scorte di magazzino, la contabilità merci deve essere tenuta per i relativi vettori energetici (all. 15 numero 1.1 lett. c).
L’UFAM può in ogni momento richiedere per i gestori di impianti una verifica del rapporto di monitoraggio da parte di un terzo indipendente. La verifica deve garantire che i rapporti siano conformi al piano di monitoraggio e che le emissioni siano state misurate o calcolate correttamente. La verifica può essere effettuata a campione o se l’UFAM la ritiene necessaria ai fini della garanzia della qualità. In tal caso, deve essere effettuata da un servizio riconosciuto dall’UFAM. Ciò è necessario per poter garantire l’indipendenza della verifica (cpv. 3).