Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Art. 66 Compiti dei Cantoni

I gestori di impianti, che superano i valori soglia per la partecipazione obbligatoria al SSQE o effettuano ampliamenti, devono notificarlo alla Confederazione (obbligo di notifica secondo gli art. 45 cpv. 2 e 65). Per la verifica dei dati presentati la Confederazione necessita dell’assistenza dei Cantoni che, grazie al rilascio delle autorizzazioni d’esercizio, possiedono una visione d’insieme di tutti gli impianti di maggiori dimensioni sul loro territorio cantonale. In particolare, su richiesta dell’UFAM, i Cantoni verificano la completezza delle notifiche effettuate. Essi forniscono assistenza alla Confederazione nell’ambito dell’identificazione degli impianti che non adempiono il loro obbligo di notifica o la cui funzione principale è lo smaltimento di rifiuti speciali (cpv. 1). L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni l’elenco degli impianti notificati (cpv. 2). Inoltre, l’UFAM può coinvolgere i Cantoni per rispondere a domande rilevanti per l’esecuzione del SSQE e ciò, tra l’altro, in quanto i Cantoni dispongono di conoscenze approfondite sulle emissioni degli impianti e sulla loro destinazione nell’ambito dell’attuazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (cpv. 3).

Sezione 5: Obbligo di consegna di diritti di emissione

Art. 67 Obbligo

Per adempiere il proprio obbligo, un gestore di impianti deve coprire le proprie emissioni di gas serra con diritti di emissione. A tal fine, per le emissioni generate possono essere consegnati diritti di emissione svizzeri o europei (diritti di emissione per impianti o per aeromobili) per l’adempimento del suo obbligo (cpv. 1).

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di consegna dei diritti di emissione da parte dei gestori di aeromobili. La consegna è iscritta nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’autorità competente secondo l’allegato 12. Gli operatori di aeromobili gestiti dalla Svizzera consegnano i diritti di emissione nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, mentre gli operatori gestiti da un’autorità estera li consegnano nel registro dell’Unione. Per adempiere il loro obbligo, per le emissioni generate i gestori di aeromobili possono consegnare diritti di emissione sia svizzeri che europei e anche diritti di emissione per gli impianti.

Il capoverso 3 stabilisce espressamente la regola per il computo dei diritti di emissione al SSQE svizzero e al SSQE dell’UE, prevista nell’accordo SSQE. Per gli operatori di aeromobili gestiti dalla Svizzera e che adempiono i loro obblighi nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, ciò significa che i loro diritti di emissione consegnati sono dapprima computati agli eventuali obblighi derivanti dal SSQE dell’UE fino a quando non sono adempiuti. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati saranno poi computati agli obblighi derivanti dal SSQE svizzero. Specularmente, per gli operatori di aeromobili gestiti da uno Stato SEE e che adempiono i loro obblighi nel Registro dell’Unione, i diritti di emissione consegnati sono dapprima computati agli obblighi derivanti dal SSQE svizzero fino a quando non sono adempiuti. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati saranno poi computati agli obblighi derivanti dal SSQE dell’UE. Tale processo contribuisce a garantire l’adempimento degli obblighi nel sistema SSQE della controparte ed evita che gli operatori di aeromobili preferiscano o penalizzino un sistema SSQE per quanto attiene all’adempimento dei loro obblighi.

Il capoverso 4 indica il termine per la consegna dei diritti di emissione per i partecipanti al SSQE: le emissioni dell’anno precedente devono essere consegnate annualmente entro il 30 aprile. La transazione necessaria nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’autorità competente secondo l’allegato 12 è eseguita dal partecipante al SSQE.

Art. 68 Caso di rigore

Lo scopo della regolamentazione dei casi di rigore per i partecipanti al SSQE è consentire, su richiesta, il computo di diritti di emissione europei per i partecipanti al SSQE qualora i diritti di emissione europei non siano riconosciuti temporaneamente o durevolmente nel SSQE svizzero secondo l’accordo SSQE