Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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sere fatta valere da terzi, come gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni (lett. c). I provvedimenti devono essere attuati entro i tre anni successivi (lett. d). L’UFAM può prorogare questo termine di due anni al massimo (cpv. 4).
L’UDSC restituisce interamente la tassa sul CO2 dei combustibili fossili che sono stati utilizzati per la produzione di elettricità. Qualora venisse investito in provvedimenti meno del 40 per cento della tassa restituita oppure non sono adempiute altre esigenze di cui al capoverso 2, l’UFAM chiede la restituzione dell’intero importo (cpv. 3).
Art. 127 Rimborso alle persone che utilizzano a scopo non energetico i combustibili ai quali è ap-
plicata la tassa
Per poter presentare una domanda di restituzione per i combustibili non utilizzati a fini energetici, il richiedente deve tenere un controllo del consumo e una contabilità delle merci, dimostrando in tal modo le quantità che non sono state utilizzate a fini energetici (cpv. 1). Ai fini di uno sgravio amministrativo, l’UDSC accorda la restituzione sulla base delle quantità acquistate se, in considerazione delle condizioni di esercizio, l’utilizzazione non energetica è manifesta e indubbia e se il richiedente lo conferma in modo vincolante (cpv. 2). Il diritto alla restituzione decade per i combustibili che sono stati utilizzati a scopo non energetico oltre due anni prima della presentazione della domanda (cpv. 3).
Art. 128 Domanda di restituzione
Fatta eccezione per le domande di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili e impianti ICFC, da presentare all’UFAM, la domanda di restituzione deve essere presentata per iscritto, nella forma prescritta dall’UDSC (ad es. per via elettronica) (cpv. 1). Essa contiene il nome e l’indirizzo del gestore dell’impianto (cpv. 2 lett. a), un elenco dettagliato delle tasse sul CO2 pagate (lett. b), la quantità e il tipo dei combustibili acquistati (lett. c) e l’aliquota della tassa sul CO2 di volta in volta applicata (lett. d). Le domande di restituzione di persone che utilizzano a scopo non energetico i combustibili assoggettati alla tassa devono contenere il tipo esatto di utilizzo (cpv. 3 lett. a), la quantità e il tipo (lett. b) e l’aliquota della tassa sul CO2 di volta in volta applicata (lett. c).
L’UDSC può richiedere ulteriori informazioni di cui necessita per restituire la tassa sul CO2 (cpv. 4), in particolare le fatture delle tasse sul CO2 pagate. È presumibile che, in una prima fase, non sarà ancora disponibile un sistema digitale (DaziT) per la presentazione e l’elaborazione delle domande di restituzione.
Art. 129 Domanda di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili
I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la loro domanda di restituzione nella forma prescritta dall’UFAM, presumibilmente per via elettronica tramite il Sistema di informazione e documentazione gestito dall’UFAM (cpv. 1). L’UFAM verifica la correttezza delle informazioni fornite e inoltra la domanda all’UDSC per una decisione (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, l’UFAM e l’UDSC possono chiedere ulteriori informazioni di cui necessitano per la restituzione della tassa sul CO2.
Art. 130 Domanda di restituzione di gestori di impianti ICFC
I gestori di impianti ICFC presentano la loro domanda di restituzione nella forma prescritta dall’UFAM (cpv. 1). Presumibilmente a partire dal 2023, ciò avverrà tramite il Sistema di informazione e di documentazione (CORE) gestito dall’UFAM. Il capoverso 2 stabilisce le informazioni che la domanda deve contenere in ogni caso: il nome e l’indirizzo del gestore degli impianti ICFC (lett. a), nonché la denominazione e l’indirizzo di tutti gli impianti ICFC inclusi (lett. b). Per l’esclusione dal Programma Edifici, il numero EGID e i numeri IDI di tutti gli impianti (lett. c e d). Per l’esclusione dalla ridistribuzione della tassa sul CO2, le informazioni in merito alle casse di compensazione AVS e a tutti i numeri di conteggio AVS (lett. e). Di regola, i numeri di conteggio AVS comprendono anche i collaboratori che non sono occupati nell’esercizio dell’impianto ICFC; in questi casi, solo una parte della massa salariale AVS può essere esclusa dalla ridistribuzione. A tal fine, il gestore degli impianti deve indicare nella domanda