Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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come è ripartita la massa salariale (lett. f). Le emissioni di CO2 risultanti dalla produzione di elettricità si calcolano tramite la produzione di energia elettrica annuale in MWh indicata nella garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne (lett. h) e il fattore di emissione del vettore energetico impiegato in tonnellate di CO2 per MWh (lett. g). Inoltre, devono essere indicati il rendimento globale e la potenza termica degli impianti ICFC (lett. i e j), nonché l’evoluzione delle emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia elettrica (lett. l). Si devono presentare il rapporto di monitoraggio (lett. k) e l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (lett. m). Inoltre, per la restituzione è necessaria l’indicazione dei combustibili fossili impiegati per la produzione di energia elettrica sotto forma di contabilità merci relativa alle scorte (lett. n), affinché possa essere applicata l’aliquota della tassa vigente nel periodo in questione (lett. p), in particolare per i combustibili liquidi o per il gas naturale stoccato localmente. A tal fine serve anche l’elenco delle tasse sul CO2 versate (lett. o). Il gestore dell’impianto ICFC conferma che tutte le informazioni e i dati forniti nella domanda sono corretti, completi e corrispondenti al vero (lett. q).
L’UFAM verifica le informazioni secondo il capoverso 2 lettere a–m e inoltra la domanda di restituzione all’UDSC per la decisione (cpv. 3). Il rapporto di monitoraggio da presentare secondo la lettera k deve contemplare 12 mesi. Descrivendo i provvedimenti pianificati e attuati e gli investimenti effettuati, l’UFAM riconosce tempestivamente se le imprese adempiono la condizione. L’UFAM emana disposizioni per questo rapporto (cpv. 4).
Secondo il capoverso 5, l’UFAM e l’UDSC possono chiedere ulteriori informazioni di cui necessitano per la restituzione della tassa sul CO2, in particolare le fatture delle tasse sul CO2 pagate. L’UFAM pubblica, nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, le informazioni contenute nella domanda e l’importo della restituzione (cpv. 6).
Art. 131 Periodicità della restituzione
Le domande di restituzione possono contemplare un periodo di 1–12 mesi, per gli impianti ICFC comprendono 12 mesi (cpv. 1). I gestori di impianti con un impegno di riduzione, che partecipano al SSQE o si sono impegnati per riduzioni equivalenti devono avere presentato la domanda per i combustibili utilizzati nell’anno precedente entro il 30 giugno. Per le domande di gestori di impianti ICFC il termine è il 30 aprile (cpv. 2). Se la domanda non è presentata entro i termini, non sussiste alcun diritto alla restituzione (cpv. 3).
Art. 132 Conservazione dei giustificativi
I documenti fondamentali per la restituzione, come ad esempio la domanda di restituzione, le fatture relative alle tasse sul CO2 pagate, il tipo e la quantità di combustibili consumati ecc. devono essere conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, esibiti all’UDSC.
Art. 133 Importo minimo
Per garantire la proporzionalità, l’articolo 133 fissa una somma minima di rimborso di 100 franchi.
Art. 134 Rinvio della restituzione e garanzie per le tasse sul CO2 restituite
Se l’UFAM constata che un gestore di impianti o una persona avente diritto alla restituzione non adempie il suo obbligo di collaborare, l’UDSC può differire la restituzione della tassa (cpv. 1). Di conseguenza, l’UDSC respinge la domanda di restituzione. Non appena il gestore degli impianti o la persona adempie i propri obblighi, l’importo trattenuto è versato.
Il rispetto del proprio obbligo da parte di un gestore di impianti può essere accertato solo in ritardo. Se il raggiungimento degli obiettivi è a rischio, l’UFAM può chiedere all’UDSC la garanzia della restituzione (cpv. 2). La domanda di restituzione deve continuare a essere presentata all’UDSC affinché la restituzione possa essere versata non appena il pericolo cessa di esistere.