Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Capitolo 10: Tassa sui biglietti aerei

Art. 135 Oggetto

Nel 2022 sarà introdotta una tassa sui biglietti aerei rilasciati per i voli in partenza dagli aerodromi svizzeri o, nel caso dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, secondo il diritto svizzero (cpv. 1). La tassa sui biglietti aerei è riscossa sui biglietti aerei per i voli di linea e charter, ma non per i voli dell’aviazione generale (cpv. 1 e art. 2 lett. i e j). Sono considerati voli in partenza secondo il diritto svizzero quelli che decollano da tutti gli aerodromi svizzeri (cpv. 2 lett. a). Il termine aerodromo designa tutti gli aeroporti, gli aerodromi e i campi d’aviazione. All’aeroporto di Basilea-Mulhouse, la tassa è riscossa sui voli in partenza dal settore svizzero (BSL), ai quali si applicano diritti di traffico svizzeri (lett. b).

Art. 136 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettera a numero 1 e

lettere b e c della legge sul CO2

Sono esentati dalla tassa sui biglietti aerei i passeggeri che effettuano uno scalo intermedio in Svizzera o all’aeroporto di Basilea-Mulhouse secondo i diritti di traffico svizzeri ed entro 24 ore proseguono il volo come passeggeri in transito con lo stesso aeromobile (cpv. 1 lett. a) o cambiano aeromobile come passeggeri in transito (lett. b). Secondo l’articolo 42 della legge sul CO2 sono inoltre esentati i bambini minori di due anni se non occupano un posto a sedere e le persone incaricate della sicurezza del trasporto aereo.

Sono esclusi dalla tassa i voli per attività sovrane che servono esclusivamente alle autorità doganali e di polizia, ad esempio i voli speciali di cui all’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri31 (OEAE). Sono esclusi anche i voli per operazioni di spegnimento (cpv. 2 lett. a), quelli per il trasporto di persone in missione pubblica (lett. b) e quelli effettuati esclusivamente per motivi medici imperativi, ossia i voli di ricerca e soccorso, i voli umanitari, i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche, nonché quelli per il trasporto di malati e di organi (cpv. 3).

Art. 137 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all’articolo 42 capoverso 3 della legge sul CO2

Sono esentati dalla tassa sui biglietti aerei i voli di aeromobili che hanno effettuato un atterraggio imprevisto, ad esempio per motivi tecnici (cpv. 1) come pure i collaboratori dell’impresa di trasporto aereo soggetta alla tassa che volano verso il luogo d’impiego come equipaggio. I biglietti che possono essere acquistati a prezzi ridotti da familiari e impiegati (industry discount ticket) sono assoggettati alla tassa.

Art. 138 Obbligo di notifica delle imprese di trasporto aereo

Le imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per voli in partenza secondo l’articolo 135 devono annunciarsi all’UFAM mediante il Sistema di informazione e di documentazione. Le nuove imprese di trasporto aereo e quelle che volano ora anche a partire dalla Svizzera o dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse secondo i diritti di traffico svizzeri lo notificano immediatamente, ma al più tardi prima del primo decollo. Nei primi due mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, il termine scade il 28 febbraio 2022 (art. 257).

Art. 139 Importo della tassa sui biglietti aerei

L’importo della tassa sui biglietti aerei si basa sulla classe di viaggio e la distanza fino alla destinazione finale del viaggio aereo indicata sul biglietto (aerodromo di destinazione). La distanza è calcolata sotto forma di distanza ortodromica tra i due punti. Nell’allegato 25 i Paesi e le regioni sono suddivisi in tratte a corto, medio e lungo raggio (cpv. 2). Per l’importo della tassa di cui al capoverso 1 è determinante la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza in Svizzera o l’aeroporto di Basilea-Mulhouse e l’aerodromo di destinazione. Per aerodromo di destinazione s’intende la destinazione finale del volo: un

31 RS 142.281