Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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volo da Zurigo a New York con uno scalo intermedio inferiore a 24 ore a Londra è considerato un volo a lungo raggio con aerodromo di destinazione New York e ciò indipendentemente dal fatto che a Londra si prosegua il volo con lo stesso (transito) o con un altro aeromobile (trasferimento) (cpv. 3). Se la distanza tra l’aerodromo dello scalo intermedio e quello di partenza è superiore alla distanza tra l’aerodromo di destinazione e quello di partenza, è determinante l’aerodromo dello scalo intermedio più distante: un volo da Zurigo a Londra con uno scalo intermedio inferiore a 24 ore a New York è considerato un volo a lungo raggio con aerodromo di destinazione New York (cpv. 4). Sono determinanti le indicazioni riportate sul biglietto.
Le classi di viaggio sono indicate diversamente a seconda dell’impresa di trasporto aereo. L’importo della tassa più basso si applica alla classe di viaggio più conveniente offerta, che corrisponde di regola a quella definita «Economy». Tutte le altre classi di viaggio, come ad esempio «Premium economy», «Business» o «First Class», sono raggruppate. Il capoverso 5 si applica ai voli con una sola classe di viaggio, i cui ampi spazi corrispondono allo standard «Business» o «First Class.» In questi casi è dovuta la tassa più elevata. Se dopo uno scalo intermedio i passeggeri cambiano la classe di viaggio, è determinante la classe di viaggio superiore. Se l’impresa di trasporto aereo non è al corrente del cambio di classe di viaggio, si applica la classe di viaggio a partire dall’aerodromo di partenza in Svizzera o da Basilea-Mulhouse (cpv. 6).
Art. 140 Riduzione della tassa in caso di provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni
di gas serra
Secondo l’articolo 44 capoverso 3 della legge sul CO2, riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra possono essere prese in considerazione nella determinazione della tassa. La tassa sui biglietti aerei è ridotta del 20 per cento se l’impresa di trasporto aereo sostituisce carburanti fossili con biocarburanti, conseguendo così, nella media annua di tutti i suoi voli in partenza sui quali è riscossa la tassa, una riduzione netta delle emissioni di gas serra almeno dell’8 per cento rispetto ai carburanti fossili (cpv. 1). Per biocarburanti per l’aviazione s’intendono i carburanti per l’aviazione prodotti a partire da biomassa e altri vettori energetici rinnovabili. Vi rientrano anche quelli prodotti sinteticamente a partire da biomassa e altri vettori energetici rinnovabili. I carburanti per l’aviazione prodotti a partire da biomassa devono provenire da rifiuti e residui e soddisfare i requisiti di qualità della direttiva (UE) 2018/200132. I requisiti di qualità applicabili ai carburanti per l’aviazione sintetici corrispondono a quelli dell’articolo 12b capoversi 1 e 3 LIOm (cpv. 2). L’uso di carburanti per l’aviazione prodotti a partire da alimenti o mangimi non è considerato un provvedimento.
Secondo il capoverso 3, la tassa sui biglietti aerei è parimenti ridotta del 20 per cento se un aeromobile è sostituito con un tipo di aeromobile con un carico utile paragonabile, che al momento dell’acquisto soddisfa i valori limite di emissione più severi secondo l’allegato 16, volumi II e III della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, consentendo una riduzione del consumo di carburante almeno del 10 per cento rispetto al tipo di aeromobile sostituito. La tassa sui biglietti aerei è ridotta solo sui voli effettuati con il nuovo tipo di aeromobile.
La prestazione di riduzione è calcolata secondo le prescrizioni di cui all’allegato 25 numero 2 (cpv. 4). L’impresa di trasporto aereo presenta all’UFAM una domanda relativa al provvedimento previsto (cpv. 5 lett. a), contenente l’efficacia annua prevista (lett. b), la data d’introduzione prevista e la durata prevista (lett. c). L’UFAM verifica, coinvolgendo l’UFAC, se le condizioni sono adempiute ed emette una decisione (cpv. 6 e 7).
32 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; rettificata da GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11.