Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 141 Rapporto di monitoraggio sui provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di
gas serra
Annualmente, entro il 30 aprile, le imprese di trasporto aereo la cui domanda di riduzione della tassa è stata approvata devono presentare all’UFAM i provvedimenti dell’anno precedente (cpv. 1 lett. a). In caso di sostituzione con biocarburanti per l’aviazione, si deve presentare un elenco dei carburanti fossili e dei biocarburanti per l’aviazione acquistati per il consumo proprio per tutti i voli in partenza dalla Svizzera o dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse secondo i diritti di traffico svizzeri nonché informazioni sulla prestazione di riduzione netta rispetto al consumo di carburanti fossili (lett. b). Se sono stati sostituiti aeromobili, bisogna presentare un elenco del numero di voli in partenza da un aerodromo svizzero o da Basilea-Mulhouse con il nuovo tipo di aeromobile come pure il numero di passeggeri per i quali è dovuta la tassa trasportati su questi voli e i proventi della tassa risultanti (lett. c). L’impresa di trasporto aereo conferma che tutte le informazioni sono corrette e corrispondenti al vero (lett. d). L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni necessarie per l’esame del rapporto di monitoraggio, come ad esempio le fatture dei carburanti e la prova del rispetto dei requisiti di qualità dei biocarburanti per l’aviazione conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi documenti di accompagnamento (cpv. 2).
Art. 142 Mancata attuazione o attuazione insufficiente dei provvedimenti
Se dall’esame risulta che i provvedimenti non sono stati attuati o sono stati attuati in misura insufficiente, l’UFAM esige la restituzione della riduzione della tassa conseguita indebitamente. Se un provvedimento non è stato attuato, la riduzione del 20 per cento della tassa è considerata conseguita indebitamente. Se un provvedimento non è stato attuato completamente, è determinante l’entità della differenza rispetto all’obiettivo. È il caso ad esempio se vi è stata una sostituzione con biocarburanti, ma la riduzione netta risulta inferiore all’8 per cento o se con i nuovi tipi di aeromobile sono stati trasportati meno passeggeri del previsto.
Art. 143 Obbligo di indicare l’importo della tassa sui biglietti aerei
Chi rilascia un biglietto d’aereo è responsabile del fatto che l’importo della tassa sui biglietti aerei sia indicata in modo ben visibile e leggibile come cifra separata (cpv. 1). Le riduzioni della tassa secondo l’articolo 140 non devono essere indicate. I fornitori di viaggi aerei, come ad esempio le imprese di trasporto aereo, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi online, sono responsabili del fatto che l’ammontare della tassa e le emissioni presumibilmente causate in media per passeggero siano indicate separatamente nelle offerte (cpv. 2). Nell’offerta concreta del viaggio aereo (offerta con il prezzo) deve essere indicata anche la riduzione della tassa secondo l’articolo 140. Per offerta s’intendono tutti i mezzi di comunicazione quali inserzioni, prospetti, supporti visivi elettronici e offerte che indicano i costi dei viaggi aerei. La pubblicità in forma elettronica può rinviare a un sito Internet, se l’importo della tassa è immediatamente visibile con un clic. La pubblicità su supporti visivi elettronici deve indicare l’importo della tassa fino a quando questa diventa ben leggibile.
Secondo l’allegato 25 numero 3, le emissioni presumibilmente causate da un volo sono composte dalle emissioni di CO2 prodotte dal consumo previsto di carburante e dall’impatto climatico, calcolato con un moltiplicatore di 2,533. L’UFAM può autorizzare i calcolatori delle emissioni esistenti e mettere a disposizione un proprio calcolatore.
Art. 144 Dichiarazione relativa alla tassa
La dichiarazione relativa alla tassa avviene tramite il Sistema di informazione e di documentazione gestito dall’UFAM. Ritenuto che, oltre all’impresa di trasporto aereo, anche l’esercente e il proprietario dell’aeromobile rispondono solidalmente nel caso in cui l’impresa di trasporto aereo non adempia i propri obblighi o non possa essere determinata con un dispendio ragionevole, occorre registrare anche i loro
33 Considerata l’elevata incertezza, il fattore 2,5 è raccomandato per l’indicazione dell’impatto sul clima da parte delle emissioni non di CO2. Neu U. (2020) Die Auswirkungen der Flugverkehrsemissionen auf das Klima. Swiss Academies Communications
15 (9)34 RS 616.1