Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Articolo 32 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 13 dell'attuale ordinanza BDTA.

Nella legge sulla protezione dei dati (RS 235.1) il trattamento dei dati è definito come segue: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati. Chiaramente l'UFAG non ha alcuna intenzione di modificare o distruggere i dati della BDTA.

Inoltre al capoverso 1 lettere b e c vi sono adeguamenti di carattere redazionale: ora, al posto di «acquisire» si parla di «consultare».

Articolo 33 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sa-

nità animale

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 14 capoversi 1 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di tipo redazionale. Per organizzazioni di allevamento si intendono le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (RS 916.310).

Le lettere f e g dell'articolo 14 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA vengono combinate nella nuova lettera g del capoverso 1. L'articolo 2 capoverso 2 dell'attuale BDTA viene abolito definitivamente, poiché l'acquisizione dei dati della relazione postale o bancaria degli affiliati delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label in pratica non è mai stata svolta da Identitas AG e non è nemmeno più auspicata.

Nel capoverso 2 al posto del divieto scritto di trasmettere i dati è stata introdotta una norma che corrisponde, secondo la prassi attuale, a un consenso nella BDTA. Per ottenere il consenso di cui al capoverso 2, la rispettiva organizzazione di allevamento deve specificare nei propri statuti di avere l’autorizzazione ad accedere ai dati BDTA dei propri affiliati. Inoltre i detentori di animali devono dare il proprio consenso nella BDTA per il rilascio di dati. Per quanto riguarda gli equidi questo avviene per singolo animale in base all'organizzazione di allevamento scelta. Per gli animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini e suini) il rilascio avviene a livello aziendale. Nel caso di organizzazioni di produttori e di produzione con label nonché di servizi di sanità animale, il diritto di accesso viene stabilito contrattualmente. Si tratta in questo caso di un consenso di diritto privato da parte degli affiliati delle rispettive organizzazioni mediante l'approvazione degli statuti o di un consenso contrattuale. Per far sì che le organizzazioni di produttori o di produzione con label oppure un servizio di sanità animale possano accedere ai dati BDTA dei propri affiliati, questi ultimi devono dare una volta sola il consenso nella BDTA. Questo rilascio di dati può essere revocato dagli affiliati in qualsiasi momento nella BDTA; in questo modo non vengono più condivisi nuovi dati BDTA con le organizzazioni di produttori o di produzione con label oppure con il servizio di sanità animale. Tuttavia, è possibile che una copia dei dati già condivisi sia stata salvata dalla relativa organizzazione e che si trovi quindi fuori dall'ambito d'influenza della Confederazione e di Identitas AG.

Articolo 34 Detentori di animali

Il capoverso 1 riprende le disposizioni dell'articolo 16 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di carattere redazionale. Nella lettera b è precisato il fatto che con l'elenco dell'effettivo di animali s'intende il numero d’identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o anteriore. L'articolo 16 capoverso 1 lettera c dell'attuale ordinanza BDTA non viene ripreso poiché le informazioni menzionate in queste lettere (storia dell'animale, informazioni dettagliate e stato riguardo alla BVD) secondo l'articolo 31 (e l'art. 12 dell'attuale ordinanza BDTA) sono in ogni caso accessibili alla collettività solo se il numero d'identificazione dell'animale o il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali è conosciuto.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 16 capoverso 1bislettere a e b. Sulla base della decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa Lucarna Macana AG, i precedenti detentori non possono più visualizzare il peso alla macellazione nella BDTA, pertanto alla lettera b non è più menzionato.