Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Articolo 35 Proprietari di equidi
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 16 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di tipo redazionale. La lettera b non è ripresa, in quanto se il numero d'identificazione dell'animale è conosciuto, la storia dell'animale e le informazioni dettagliate sono disponibili per tutti gli utenti della BDTA (cfr. art. 31).
Articolo 36 Persone incaricate
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti redazionali.
Articolo 37 Terzi
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 18 dell'attuale ordinanza BDTA (cpv. 1). Ora, con il capoverso 2 l'attuale prassi per l'acquisizione dei dati da parte di terzi è formalizzata.
Articolo 38 Interfacce con altri sistemi
Da anni, Identitas AG mette a disposizione l'interfaccia XML «AnimalTracing»3. Ora, nel capoverso 1 questa interfaccia con la BDTA è sancita dall'ordinanza. Per utilizzare questa interfaccia sono necessari il programma IAM e un contratto di licenza XML con l'UFAG.
Per svolgere i propri compiti nel settore della BDTA, oltre ad AnimalTracing Identitas AG gestisce altre interfacce con la BDTA accessibili solo internamente, che servono ad esempio per il computo dei contributi di eliminazione con gli emolumenti BDTA o che garantiscono l'accesso mediante sistemi di aiuto. Con il capoverso 2 si assicura che, per le sue prestazioni commerciali, Identitas AG possa accedere alla BDTA esclusivamente mediante l'interfaccia pubblica XML AnimalTracing. Ciò consente di evitare vantaggi in termini di competitività per le prestazioni commerciali derivanti da un accesso privilegiato alla BDTA.
Il capoverso 3 viene introdotto sulla base del commento all'articolo 7a capoverso 6 LFE nel messaggio 19.030: «I dati della banca dati sul traffico di animali sono da un lato molto importanti per l’adempimento dei compiti della Confederazione nell’ambito della salute degli animali, della sicurezza delle derrate alimentari e anche della politica agricola e dall’altro sono indispensabili per sostenere l’attuazione a livello cantonale. Ciò è dimostrato non da ultimo anche dalle numerose interfacce della banca dati sul traffico di animali con altri sistemi d’informazione dell’USAV e dell’UFAG, come ad es.
con il sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (ASAN), il Sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS) e il Sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol)». Inoltre nel capoverso 3 (lett. c) è integrato per analogia l'articolo 18a dell'attuale ordinanza BDTA ed è menzionato eTransit quale sistema che acquisisce dalla BDTA informazioni sugli animali e sulle aziende detentrici di animali (lett. g).
Articolo 39 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG
Questo articolo descrive a grandi linee le funzioni dell'attuale sistema d'informazione «calcolatore di UBG».
Articolo 40 Calcolo dei valori UBG
Secondo il FF 2020 4979, il Consiglio federale può delegare a Identitas AG (art. 7a LFE) compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agricola. Questo articolo corrisponde in gran parte all'articolo 10 dell'attuale ordinanza BDTA, con i dovuti adeguamenti di tipo redazionale. Nel periodo intro-
3https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html (disponibile in tedesco)