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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine
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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.
a. le autorità cantonali competenti per il rilascio di permessi d'acquisto di armi e altre autorizzazioni ai sensi della legge del 20 giugno 19975 sulle armi (LArm) e dell'ordinanza del 2 luglio 20086 sulle armi (OArm), per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di tali autorizzazioni;
b. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 31c LArm per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm e dell'OArm;
c. le autorità esecutive cantonali di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge del 25 marzo 19777 (LEspl) per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di permessi d'acquisto (art. 12 LEspl) e permessi d'uso (art. 14 LEspl);
d. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 33 capoverso 1 LEspl per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione ai sensi della LEspl.
2L'accesso ai sensi del capoverso 1 può comprendere le informazioni seguenti:
a. le generalità di persone alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti;
b. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre.
Art. 19 Accesso dell'Amministrazione federale delle dogane e della polizia
(art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPre)
1L'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, alle informazioni di cui all'articolo 22 lettera a LPre e alle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate, per verificare se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale e se la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore è stata registrata correttamente.
2L'AFD può accedere, mediante procedura di richiamo, alle generalità delle persone di cui all'articolo 24 capoverso 2 LPre.
Art. 20 Accesso delle autorità competenti per i controlli
(art. 24 cpv. 1 lett. c LPre)
Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione di controlli a campione presso i punti vendita (art. 14) possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati registrati da questi ultimi al momento della fornitura di precursori.