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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine
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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.
Sezione 3: Importazione ed esportazione da parte di utilizzatori privati
(art. 11 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 1 lett. b LPre)
Art. 9
1Le indicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 12 capoverso 1 lettera b LPre devono essere registrate nel portale online di fedpol prima dell'importazione o dell'esportazione.
2Fanno parte delle indicazioni di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre:
a. l'indicazione se l'importazione avviene nel traffico passeggeri o mediante ordinazione;
b. in caso di importazione nel traffico passeggeri, la data dell'importazione;
c. in caso di importazione mediante ordinazione, la data dell'ordinazione e il Paese di provenienza.
3La data dell'esportazione fa parte delle indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre.
Sezione 4: Messa a disposizione sul mercato
Art. 10 Obblighi per la fornitura a utilizzatori privati
(art. 14 LPre)
1Chiunque fornisce a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre (sistema d'informazione sui precursori) (art. 14).
2La verifica dell'identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d'identità ufficiale.
3I punti vendita che accettano ordinazioni online possono verificare l'identità dell'utilizzatore privato mediante altri metodi equivalenti.
4Chiunque fornisce un precursore senza autorizzazione secondo l'articolo 2 capoversi 3 e 4 LPre, non è tenuto a verificare l'identità dell'utilizzatore privato né a registrare la fornitura. Deve informare l'utilizzatore privato in merito al divieto di alienare il precursore ad altri utilizzatori privati (art. 5 LPre) e all'obbligo di registrare le indicazioni necessarie prima di un'eventuale esportazione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPre).
Art. 11 Indicazioni da registrare nel sistema d'informazione sui precursori
(art. 14 LPre)
1Fanno parte delle indicazioni di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LPre: