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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine
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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.
Sezione 6: Trattamento dei dati e sistema d’informazione
Art. 15 Accesso automatico ai sistemi d'informazione
(art. 18 cpv. 1 LPre)
Fedpol può prevedere che la consultazione elettronica dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPre sia lanciata automaticamente, se i presupposti per la consultazione sono adempiuti.
Art. 16 Contenuto del sistema d’informazione sui precursori
(art. 22 LPre)
1Le generalità delle persone che segnalano eventi sospetti non sono registrate nel sistema d'informazione sui precursori.
2I risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29 LPre possono essere registrati nel sistema d'informazione sui precursori se:
a. un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre; o
b. è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti.
3Fanno parte delle informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre:
a. le sentenze penali e le decisioni penali comunicate a fedpol in virtù dell'articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 31–37 LPre, in forma non anonimizzata;
b. altre informazioni su eventi con precursori e sostanze esplodenti in forma anonimizzata.
4Le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b non devono essere anonimizzate se la persona in questione è oggetto per il medesimo evento di una sentenza penale o di una decisione penale ai sensi del capoverso 3 lettera a.
Art. 17 Accesso al sistema d’informazione sui precursori
Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione sui precursori unicamente i servizi competenti di fedpol per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per la verifica di tali autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti. Sono fatti salvi gli accessi e le segnalazioni in virtù degli articoli 24 e 25 LPre.
Art. 18 Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi
(art. 24 cpv. 1 lett. a LPre)
1I servizi seguenti possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione sui precursori per adempiere i loro compiti: