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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine

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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.

b. la data di nascita;

c. il luogo di nascita;

d. per i cittadini svizzeri, il luogo o i luoghi d'origine e per gli stranieri, la cittadinanza;

e. l'indirizzo di domicilio completo;

f. l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di domicilio.

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione di acquisto

(art. 8 LPre)

1Fedpol comunica al richiedente:

a. le indicazioni relative ai precursori oggetto dell'autorizzazione di acquisto;

b. la validità dell'autorizzazione;

c. il numero dell'autorizzazione.

2L’autorizzazione di acquisto ha una validità di tre anni. In casi eccezionali può essere rilasciata per un periodo più breve.

3Se la domanda è stata presentata per via elettronica, anche la comunicazione di cui al capoverso 1 sarà effettuata per via elettronica.

Art. 7 Verifica dell'autorizzazione di acquisto

(art. 9 cpv. 1 LPre)

1Fedpol verifica l'autorizzazione di acquisto ogni qual volta nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre viene registrata, per il numero dell'autorizzazione in questione, la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore, ma al più tardi sei mesi dopo il rilascio o dopo l'ultima verifica dell'autorizzazione.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale

(art. 10 LPre)

1Fedpol rilascia un'autorizzazione eccezionale se un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno di un precursore a cui è vietato l’accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre per farne un uso previsto e se i requisiti di cui all'articolo 7 LPre sono adempiuti.

2L'utilizzatore privato deve comprovare l'uso previsto indicato del precursore.

3Fedpol rilascia l'autorizzazione eccezionale di norma per tre anni. In singoli casi può fissare una validità più breve.

4Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 4–8.