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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine
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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.
a. le autorità competenti dei controlli della dispensazione e dell'uso di medicamenti secondo l'articolo 57 capoverso 1 OM8;
b. le autorità esecutive di cui all'articolo 87 capoverso 1 OPChim9.
2Fedpol consulta previamente le autorità cantonali competenti prima di incaricarle dell'esecuzione dei controlli.
Sezione 8: Emolumenti
Art. 23 Emolumenti per autorizzazioni e altre decisioni
(art. 30 cpv. 1 LPre)
1Fedpol riscuote gli emolumenti seguenti per l’emanazione di autorizzazioni e di altre decisioni:
a. per le autorizzazioni di acquisto:
1. se la domanda è stata presentata per via elettronica, 30 franchi,
2. se la domanda è stata presentata per posta, 40 franchi;
b. per le autorizzazioni eccezionali:
1. se la domanda è stata presentata per via elettronica, da 60 a 500 franchi,
2. se la domanda è stata presentata per posta, da 70 a 510 franchi;
c. per altre decisioni, da 100 a 3000 franchi.
2All'emolumento di cui al capoverso 1 lettera c possono aggiungersi eventuali esborsi secondo l'articolo 6 dell'ordinanza generale sugli emolumento dell'8 settembre 200410 (OgeEm).
Art. 24 Altri emolumenti
(art. 30 cpv. 2 e 3 LPre)
1Se durante un controllo a campione presso un punto vendita sono state constatate irregolarità, per l'esecuzione del controllo e per ogni eventuale controllo successivo fedpol riscuote emolumenti da 200 a 500 franchi.
2La riscossione di emolumenti per i controlli eseguiti dai Cantoni durante i quali sono state constatate irregolarità, è retta dal diritto cantonale.
3Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti, fedpol riscuote gli emolumenti seguenti:
a. per piccoli quantitativi, 100 franchi;
b. per quantitativi più elevati, l'emolumento corrisponde alle spese effettive.