Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)
stabilizzazione siano state ritenute dalla FINMA strumenti adeguati per superare una crisi. UBS chiede che questi strumenti siano presi in considerazione nell’ambito delle esigenze particolari in materia di liquidità dal momento che la qualità di quanto raggiunto non può essere sminuita con il presente avamprogetto.
UBS rileva inoltre che una valutazione di supplementi e riduzioni a un ritmo biennale coinciderebbe con tempi eccessivamente lunghi e che occorre distinguere tra l’aggiornamento dei modelli riferito al principio e il calcolo concreto di supplementi e riduzioni.
3.4.11 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità (art. 26 AP-OLiq)
In particolare Credit Suisse, ASB, UBS, UBCS e BCZ criticano le severe conseguenze normative in caso di mancato adempimento dell’esigenza complessiva che insorgerebbero con l’integrazione dell’articolo 17b. Avanzano pertanto la proposta di rinunciare al collegamento con il suddetto articolo e a una soglia d’intervento fissa. Il rimando all’articolo 17b segnalerebbe infatti che la liquidità supplementare costituita non può essere impiegata illimitatamente in caso di necessità. Il senso di un cuscinetto deve però essere quello di poterne usufruire flessibilmente in situazioni di crisi per garantire la liquidità. Secondo Credit Suisse, ASB, UDC, UBS, ZBV, ZHK e BCZ l’avamprogetto deve annoverare regole più chiare e più trasparenti sulla possibilità di utilizzare la liquidità in caso di crisi. Credit Suisse e la BCZ sostengono che le stringenti esigenze di base e l’inammissibilità di un mancato adempimento temporaneo delle esigenze aggiuntive renderebbero la banca più vulnerabile e richiederebbero la predisposizione di ulteriori HQLA per tutelarsi. La mancanza di chiarezza nell’utilizzo della liquidità e del sostegno straordinario di liquidità della BNS in caso di crisi possono inoltre portare, secondo Credit Suisse, a un trattamento differenziato tra liquidità nazionale ed estera (il cosiddetto «ringfencing») da parte di autorità di regolamentazione estere, il che indebolirebbe la stabilità del sistema.
Secondo UBS si potrebbe conseguire una riduzione dei cuscinetti di liquidità che vengono detenuti come garanzia oltre l’esigenza regolamentare se l’adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità venisse computato non come finora sulla base di un singolo mese ma considerando una media di tre mesi. In caso di mancato adempimento delle esigenze particolari, inoltre, deve essere previsto un semplice obbligo di notifica alla FINMA. Credit Suisse propone pertanto che venga ammessa la possibilità di un mancato adempimento esplicito delle esigenze relative al prolungamento della durata di crediti, al rischio di soglia, al prolungamento dell’orizzonte temporale dello scenario nonché alle esigenze aggiuntive specifiche all’istituto; l’inadempienza deve però essere comunicata senza indugio alla FINMA presentando contestualmente un piano per il ripristino della liquidità.
3.4.12 Obblighi di rendiconto (art. 28 AP-OLiq)
Secondo Credit Suisse, Raiffeisen, ASB e BCZ è necessaria una precisazione degli obblighi di rendiconto. Alla BCZ non è chiaro ad esempio se i calcoli debbano avvenire su una finestra giornaliera mobile di 30 giorni o con l’ultimo giorno lavorativo del mese. Credit Suisse, ASB e BCZ si chiedono se le esigenze debbano essere soddisfatte solo nella totalità di tutte le valute, convertite in franchi svizzeri, o anche separatamente nelle singole valute estere.
3.4.13 Pubblicazione delle esigenze di base (art. 28a AP-OLiq)
Credit Suisse, ASB, UBS e BCZ chiedono di desistere dalla pubblicazione delle esigenze di base. In un contesto caratterizzato da tensioni sul mercato la pubblicazione può portare a reazioni indesiderate del mercato in caso di utilizzo temporaneo del cuscinetto di liquidità supplementare, anche se il mancato adempimento dell’esigenza di base si attesterebbe molto al di sopra del parametro per l’adempimento del requisito LCR (ASB, UBS, BCZ). Secondo UBS la pubblicazione ha per solo scopo la possibilità di comparare gli adempimenti tra le banche e