Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)
principio faccia chiarezza sulla definizione e sulla pratica applicativa della liquidità vincolata (la cosiddetta «trapped liquidity»).
Credit Suisse, economiesuisse, PLR, Raiffeisen, ASB, UBS, ZBV, ZHK e BCZ sono del parere che il principio di liquidità proposto per le SIB non tenga sufficientemente conto degli standard internazionali e che l’analisi realizzata dalle autorità sul diritto comparato a livello internazionale non consideri in misura adeguata le differenze rilevanti tra le diverse Giurisdizioni. Essi ritengono l’analisi del diritto comparato poco significativo, potenzialmente fuorviante e insufficiente per motivare la neutralità concorrenziale dell’avamprogetto.
La BCZ non contesta certo il fatto che il rigore dello scenario di stress previsto sia parago-
nabile a quello delle prescrizioni internazionali; ciò, tuttavia, non significa che anche i relativi principi siano sostanzialmente simili. Secondo economiesuisse, Raiffeisen, ASB, UBS e BCZ il principio svizzero non è comparabile con gli approcci praticati nell’UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti poiché le autorità di vigilanza estere si basano sulle capacità dei modelli delle SIB di stimare il fabbisogno di liquidità necessario, ma la liquidità risultante non deve essere detenuta ex ante sotto forma di esigenze di base. Fanno inoltre riferimento al sostegno alla liquidità esistente all’estero, come ad esempio il «Public Liquidity Backstop».
UBS considera il cumulo di deflussi e afflussi derivanti dalla fase di stabilizzazione e liqui-
dazione nell’arco di 90 giorni un fenomeno inconsueto nel panorama internazionale. Ciò equivarrebbe a un’estensione delle ipotesi di LCR fino al 90° giorno dell’orizzonte temporale dello scenario.
Rimandando alla comunicazione delle autorità di vigilanza europee e britanniche durante
la pandemia nel 2020, Credit Suisse e UBS evidenziano la trasparenza con la quale viene illustrata la possibilità di utilizzare cuscinetti di liquidità all’estero.
Credit Suisse, ASB e UBS fanno notare che la Banca centrale europea non ha tratto con-
clusioni dallo stress test del 2019 che abbiano portato a esigenze minime regolamentari. Al massimo, sono stati disposti supplementi specifici alla banca da non pubblicare.
UBS critica inoltre il carattere incompleto del confronto dei deflussi e afflussi tra lo scenario
di stress svizzero ed europeo, riconducibile alla mancata considerazione completa dei deflussi del periodo che si estende dal 31° al 90° giorno dello scenario di stress.
Per quanto concerne gli afflussi ridotti derivanti da crediti, secondo UBS l’analisi delle au-
torità sul diritto comparato a livello internazionale ometterebbe di precisare che nel Regno Unito non sono previste esigenze per questo rischio legato alla solidità della base clientelare («franchise risk»). Secondo UBS la pratica britannica non prevede, per i crediti, deflussi che superano il requisito LCR.
Campax, pvl, PES, Grüner Fisch, Alliance climatique, Grands-parents pour le climat, Anziane per il clima, onlineKarma, PUSCH, SKF, PSS e VKS deplorano che l’importanza dei rischi climatici e ambientali non sia stata in alcun modo presa in considerazione per la valutazione dei rischi di liquidità. Rimandando alla Banca centrale europea e al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, questi partecipanti sostengono che i rischi climatici sono oggi generalmente riconosciuti come fonte di rischi finanziari materiali e potenziale minaccia per la stabilità delle banche e del sistema finanziario. Di conseguenza, Campax, Grüner Fisch, Alliance climatique, Grands-parents pour le climat, Anziane per il clima, onlineKarma, PUSCH, SKF, PSS e VKS chiedono che i rischi climatici siano obbligatoriamente presi in considerazione nelle esigenze di base del principio e che le ripercussioni siano comunicate annualmente alla FINMA e alla BNS.