Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/67: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail») · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)
può avvenire anche solo sotto il profilo qualitativo. L’ASB evidenzia che la pubblicazione di cui all’articolo 28a non è prevista nemmeno dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Secondo Credit Suisse, Raiffeisen e la BCZ la pubblicazione deve essere inoltre definita con maggiore concretezza rispetto al tipo di calcolo (considerazione del valore medio vs. riferito al giorno di riferimento) e all’adempimento per valuta (totalità in franchi svizzeri vs. per singola valuta estera).
3.4.14 Disposizione transitoria della modifica del … (art. 31c AP-OLiq)
Credit Suisse, CBD, Raiffeisen, ASB, UDC, UBS, UBCS, ZBV, ZHK e BCZ chiedono un termine di attuazione più lungo poiché l’avamprogetto sottovaluta l’esigenza di apportare i necessari adeguamenti soprattutto in relazione ai processi della liquidità infragiornaliera. Credit Suisse, ASB, UBS, ZBV e ZHK pongono inoltre l’accento sulle sfide contro il tempo per le SIB, chiamate a introdurre possibili adeguamenti dei prodotti sul mercato. Considerate le capacità limitate del mercato, ASB e UBS richiamano l’attenzione sui tempi molto risicati per l’accumulazione della liquidità supplementare necessaria a soddisfare le esigenze. Secondo ASB e BCZ l’avamprogetto imporrebbe nel complesso una pressione ingiustificata sul piano temporale.
Mentre Credit Suisse e Raiffeisen chiedono un prolungamento del termine di attuazione da uno a un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore del progetto, UBS avanza la richiesta di un termine di attuazione di minimo tre anni. Secondo UBS la FINMA dovrebbe inoltre concedere un termine di attuazione di almeno sei mesi per ciascuna delle esigenze disposte specifiche all’istituto.
3.4.15 Adeguamento del fattore RSF di impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni commerciali (allegato 5 n. 9.1 OLiq)
BIC-BRED, CP, Credit Suisse, STSA, ABES e ABPS ritengono che l’adeguamento proposto dalle autorità in relazione agli impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni commerciali sia insufficiente per difendere la competitività delle banche svizzere nei confronti di quelle dell’Ue. L’esigenza per le attività relative al finanziamento di operazioni commerciali con una durata residua inferiore a sei mesi rimarrebbe cinque volte superiore in Svizzera rispetto all’UE. Secondo CP e ABPS sussiste il pericolo che queste attività e quindi anche i commercianti di materie prime vengano allontanati dalla Svizzera. BIC-BRED, STSA e ABPS sottolineano che la maggior parte delle banche attive nel finanziamento del commercio delle materie prime opera in un Paese dell’UE, anche tramite una società madre o affiliata oppure una succursale, e può quindi essere tentata di effettuare operazioni di arbitraggio a scapito della Svizzera.
BIC-BRED, Credit Suisse, CP, STSA, ABES e ABPS chiedono pertanto di allineare i finanziamenti di operazioni commerciali che incidono sul bilancio alla normativa dell’UE e propongono di abbassare il fattore RSF dal 50 al 10 per cento per le durate residue inferiori a sei mesi. Secondo BIC-BRED, Credit Suisse, STSA, ABES e ABPS questa riduzione è del tutto sostenibile poiché nel settore del finanziamento di operazioni commerciali si hanno operazioni a brevissimo termine, prevalentemente coperte con materie prime. Secondo BIC-BRED, STSA, ABES e ABPS questa riduzione diminuirebbe anche i rischi legati al tasso d’interesse per le banche interessate.
Rimandando a un’interrogazione parlamentare del Consigliere nazionale Christian Lüscher (21.10413), BIC-BRED, STSA e ABPS si dichiarano unanimemente contrarie alla risposta del Consiglio federale e ribadiscono che non esistono altri presunti impegni impliciti. Secondo
3 21.1041 | Svizzera-UE. Le banche svizzere devono rimanere competitive con le banche europee nella loro attività di finanziamento del commercio delle materie prime | Oggetto | Il Parlamento svizzero