Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

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Ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi-

mento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

1 Situazione iniziale

Il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/16241 (di seguito: regolamento UE) è stato approvato il 13 novembre 2019 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE e notificato alla Svizzera il 15 novembre 2019 quale sviluppo dell’acquis di Schengen. Dopo la notifica degli sviluppi dell’acquis di Schengen, la Svizzera ha due anni di tempo per recepire e trasporre lo sviluppo in questione (art. 7 par. 2 lett. b AAS; RS 0.362.31). Il termine per il recepimento e la trasposizione è quindi scaduto il 15 novembre 2021. La trasposizione del regolamento UE richiede modifiche a livello di leggi e ordinanze. Il Parlamento ha approvato il progetto il 1° ottobre 2021. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum; il 15 maggio 2022 il Popolo ha approvato il progetto.

A livello di legge, per quanto riguarda la protezione delle frontiere è stata modificata la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), mentre nell’ambito dei rimpatri sono state necessarie modifiche alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Inoltre, è stata modificata la legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi; RS 142.31) per garantire l’informazione e il sostegno ai richiedenti l’asilo in caso di eventuali violazioni dei diritti fondamentali nell’ambito di impieghi dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne (di seguito: Agenzia).

A livello di ordinanza, la trasposizione del regolamento UE richiede una modifica dell’ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE; RS 631.062), dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) nonché dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (OAsi 1; RS 142.311).

2 Contenuto del progetto

La OCOFE viene adeguata. Tale ordinanza disciplina i compiti e gli impieghi dei collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la cooperazione dell’UDSC quale punto di contatto nazionale nei confronti dell’Agenzia, la rappresentanza della Svizzera nel consiglio d’amministrazione nonché i compiti nei settori «impieghi di personale dell’UDSC all’estero», «impieghi di personale estero in Svizzera» e «impieghi di consulenti in materia di documenti». In tale contesto l’OCOFE viene sottoposta a una revisione totale e in futuro sarà denominata «ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)».

Gli adeguamenti dell’OEAE riguardano in particolare l’ammontare dell’indennità da versare ai Cantoni nonché le modalità di indennizzo per gli impieghi di personale cantonale nell’ambito dei rimpatri. Le modifiche all’OAsi 1 concretizzano sostanzialmente l’informazione e il sostegno ai richiedenti l’asilo, previsti per legge, da parte di fornitori di prestazioni e consultori giuridici in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali connesse agli impieghi dell’Agenzia.

1 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624; versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.