Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

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Ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi-

mento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Asylex suggerisce inoltre di trovare una soluzione per quanto concerne l’inizio del termine di presentazione di una denuncia penale, dato che i tre mesi previsti (art. 31 CP e 148a CPM) sono troppo brevi se si considera quanto tempo potrebbe prendersi lo Stato inviante per rinunciare in maniera esplicita o tacita al procedimento.

Equipaggiamento e armamento (art. 10 D-OCISC)

Per il PES è fondamentale che i cittadini svizzeri impiegati per Frontex possano svolgere un impiego armato soltanto in Svizzera.

Indennità d’impiego (art. 14 D-OCISC)

L’USS raccomanda di aumentare l’indennità d’impiego a 100 franchi al giorno, in modo da rendere gli impieghi interessanti dal punto di vista finanziario per i membri dell’UDSC.

Costi per pasti e pernottamenti (art. 15 D-OCISC)

L’USS consiglia di non formulare i capoversi 3 e 4 come disposizione potestativa, affinché gli impieghi siano interessanti anche dal punto di vista finanziario.

Assistenza nell’ambito di procedimenti (art. 20 D-OCISC)

AsyLex chiede di modificare la disposizione in modo tale che le vittime che intendono avviare un procedimento per segnalare una violazione dei loro diritti fondamentali da parte di Frontex o di un collaboratore dell’UDSC, ricevano la stessa assistenza di quella offerta ai collaboratori dell’UDSC.

Secondo l’USS, l’UDSC deve offrire assistenza per principio e non soltanto in casi eccezionali. Il diritto all’assistenza giuridica e finanziaria nell’ambito di procedimenti civili, amministrativi o penali incentiva maggiormente i collaboratori dell’UDSC a optare per un impiego di Frontex.

4.2 OEAE

Disposizioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio (art. 15b–15equinquiesD-

OEAE)

Un’ampia maggioranza dei partecipanti appoggia le modifiche relative agli interventi internazionali di rimpatrio (1abissezione OEAE). Secondo PES e AsyLex, la suddivisione delle competenze nel quadro dei rimpatri di Frontex, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali a livello amministrativo, di diritto civile e penale, deve essere chiarita. Eventualmente occorre creare un ufficio presso il quale le vittime possono presentare ricorso.

Agenti di scorta di polizia dei Cantoni (art. 15d D-OEAE)

Il Cantone TI fa presente che l’obbligo di effettuare un impiego di un agente di scorta di polizia, nel quadro di un intervento internazionale di rimpatrio, richiede una formazione specifica. Il tempo e le risorse necessarie sarebbero a carico delle competenti autorità. Inoltre, al momento non è ancora definito il numero di persone necessario per gli impieghi.