Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi-

mento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Nell’ordinanza va precisato che il personale svizzero è principalmente impiegato per il rafforzamento dei diritti fondamentali (ovvero per la garanzia del diritto all’asilo delle persone in fuga).

Anche l’USS afferma che gli impieghi Frontex devono avvenire su base volontaria e che nessuno deve essere obbligato a parteciparvi.

Comunicazione dei dati all’Agenzia (art. 7 D-OCISC)

Secondo PES e OSAR vanno introdotte solo disposizioni verificate, valutate e approvate dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

AsyLex precisa che la comunicazione dei dati a un ufficio internazionale, e quindi un trattamento di dati al di fuori della Svizzera, avviene secondo standard non definiti dal legislatore svizzero. La mancanza di un controllo da parte della Svizzera sull’utilizzo dei dati può essere oggetto di critica.

L’USS ritiene inaccettabile che la Svizzera non controlli adeguatamente la comunicazione di dati personali sensibili

Responsabilità (art. 9 e 25 D-OCISC)

PES si esprime a favore dell’introduzione di un obbligo di segnalazione della violazione dei diritti fondamentali constatata dai collaboratori dell’UDSC e del fatto che il personale debba segnalare simili violazioni. La Svizzera deve impegnarsi a pubblicare le rispettive informazioni almeno a cadenza annuale.

PES propone di creare una disposizione penale specifica che sanzioni le violazioni contro il diritto internazionale cogente, in particolare contro il principio del non-refoulement.

In maniera analoga Asylex critica il fatto che né il Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) né il Codice penale (CP; RS 311.0) prevedano una disposizione penale per i «pushback» o per le violazioni contro il diritto internazionale cogente (non-refoulement) e chiede di creare una simile disposizione.

L’USS accoglie con favore la responsabilità sussidiaria della Svizzera per i reati commessi nel quadro degli impieghi di Frontex.

Sosf sollecita di disciplinare le responsabilità dei danni a livello di legge anziché di ordinanza.

Secondo il PSS l’avvio di un procedimento penale in Svizzera non deve essere possibile solo nel caso in cui lo Stato inviante rinuncia esplicitamente all’azione penale, bensì anche se quest’ultimo non si attiva di fronte a evidenti attività criminali ampiamente documentate. La nuova proposta di formulazione si basa sull’articolo 17 capoverso 1 lettera a dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

In maniera analoga, PES e AsyLex propongono di adeguare la disposizione per consentire un’interpretazione più estesa del termine di rifiuto del procedimento penale da parte dello Stato inviante (p. es. se tale Stato non agisce nonostante la presenza di evidenti attività criminali, ampiamente documentate).

Secondo OSAR sono necessari meccanismi di controllo e di denuncia indipendenti come anche un monitoraggio sistematico e durevole al fine di garantire la conformità delle misure con i diritti fondamentali delle disposizioni al confine.