Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

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Ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi-

mento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Aumento dell’indennità forfettaria (art. 15d cpv. 3 e 4 D-OEAE)

I partecipanti alla consultazione accolgono con particolare favore l’aumento dell’indennità da parte della Confederazione per gli agenti di scorta della polizia dei Cantoni dagli attuali 300 o 400 franchi per la direzione della squadra a 600 franchi per giorno (aumento esplicitamente accolto da parte di GE, LU, NW, SO, TI, VS, ASM, Alleanza del Centro).

Contenuto della decisione d’allontanamento (art. 26b D-OEAE)

I Cantoni GE, SO e TI nonché l’ASM approvano espressamente la disposizione proposta, secondo cui la decisione d’allontanamento deve ora contenere un obbligo per lasciare lo spazio Schengen nonché per recarsi nello Stato d’origine. Secondo il Cantone di SO, questa disposizione crea maggiore chiarezza nella prassi. ASM è del parere che questo adeguamento deve comportare solo un esiguo onere supplementare.

AsyLex ritiene insufficiente l’eccezione prevista da questa disposizione a favore dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 2 cpv. 2 e 3 LStrI). AsyLex e USS affermano che l’articolo 26b capoverso 1 lettera a e b D-OEAE deve essere abrogato oppure che bisogna prevedere delle deroghe per le persone che hanno il diritto di trovarsi legalmente in un altro Stato Schengen.

4.3 OAsi 1

Astensione dalla pronuncia dell’allontanamento (art. 32 cpv. 1 D-OAsi 1)

Nel quadro della consultazione, per quanto riguarda questa disposizione si propone di cancellare l’aggiunta «dalla Svizzera». La modifica è correlata alla raccomandazione della Commissione europea nell’ambito della valutazione Schengen della Svizzera (vedi art. 26b D-OEAE). Per AsyLex e USS tale cancellazione è ingiustificata: esigere da una persona rientrante nel settore dell’asilo di lasciare lo spazio Schengen non è legittimo poiché nulla impedirebbe a un altro Stato Dublino di dichiararsi responsabile sulla base della clausola di sovranità o della clausola umanitaria (art. 17 par. 1 e 2 del regolamento Dublino III).

Informazione e sostegno di richiedenti l’asilo tramite rappresentanza legale in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di Frontex (art. 52abis D-OAsi 1)

Alleanza del Centro, PSS, ACES, OSAR, AsyLex e USS accolgono con favore l’informazione e il sostegno di richiedenti l’asilo tramite rappresentanza legale in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di Frontex. Per il PSS si tratta di un importante passo per migliorare la tutela dei diritti fondamentali presso le frontiere esterne Schengen.

AsyLex teme che l’informazione potrebbe andare persa tra tutte le informazioni che i richiedenti l’asilo ricevono all’inizio della procedura. PES e USS chiedono tuttavia un adeguamento secondo cui l’informazione sui diritti in materia di ricorsi venga formulata in maniera dettagliata, in modo da renderla pienamente comprensibile anche per gli interessati.

Il Cantone TI accoglie espressamente la disposizione proposta. Il Cantone SO fa presente che un’informazione tempestiva e attiva sulla possibilità di presentare ricorso a Frontex potrebbe suscitare false speranze. Agli interessati deve essere chiaramente spiegato che un ricorso non influisce sulla loro procedura d’asilo in Svizzera.