Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 40Fedlex · Rapporto sui risultati
3.17.11 Articolo 38e OPre
Tra i Cantoni BL lamenta il fatto che un aumento degli sconti dopo 24 mesi inasprisca gli incentivi negativi correlati agli elevati sconti di prezzo, fissi e trasparenti, e contraddica l’approccio secondo cui i costi debbano essere commisurati al beneficio della terapia. AG suggerisce di prevedere un monitoraggio sugli sconti di prezzo fissi. SO critica anche in questo caso gli sconti di prezzo definiti ritenendoli molto elevati e concorda soltanto nella misura in cui sia garantita l’assistenza medica dei pazienti.
Tra i partiti politici il PLR respinge la disposizione e rinvia a quanto detto in relazione all’articolo 38d AP-OAMal.
Le associazioni dell’economia respingono l’aumento degli sconti dopo 24 mesi, poiché creerebbe incentivi controproducenti.
Tra le conferenze / associazioni cantonali la CDS concorda con la riserva di prevedere un monitoraggio sugli sconti di prezzo fissi.
I fornitori di prestazioni respingono in gran parte la disposizione. VSVA e GSASA sono del parere che l’applicazione di sconti di prezzo fissi non sia efficace e non tenga conto di un’opportuna rimunerazione nel singolo caso. Inoltre lamentano che un raddoppio degli sconti di prezzo dopo 24 mesi sarebbe controproducente e porterebbe a un netto peggioramento della situazione di approvvigionamento anziché a un miglioramento. GSASA teme che un conflitto tra gli assicuratori-malattie e i titolari di omologazioni in merito allo sconto adeguato sia pressoché inevitabile. Infine SGU-SSU critica anche in questo caso la disposizione definendola socialmente incompatibile, poiché i redditi bassi sarebbero esclusi nel caso di medicamenti costosi.
Tra gli assicuratori SWICA giudica la disposizione in modo da molto critico a sfavorevole, poiché verrebbero meno risparmi se si rinunciasse a sconti sui medicamenti biosimilari e sui generici. curafutura lamenta che non si devono considerare i CPE, bensì i prezzi basati sul valore percepito in base ai costi della terapia di confronto. Santésuisse fa presente che i prezzi devono essere calcolati in maniera uniforme, affinché si possa garantire la parità di trattamento degli assicurati. Gli assicuratori sono inoltre del parere che i trattamenti in corso debbano essere esclusi dalla regola dei 24 mesi, altrimenti non verrebbe garantito l’approvvigionamento dei pazienti interessati. Groupe Mutuel pone infine la questione se un valore limite unitario per diverse malattie possa essere adeguato o meno.
Le associazioni dei pazienti criticano il processo di ammissione nell’ES, della durata di due anni, definendolo inaccettabile. La soluzione di questa problematica non dovrebbe passare dall’adeguamento della valutazione nel singolo caso. Anche CI Malattie rare e NPSuisse temono che gli sconti di prezzo previsti e i nuovi oneri portino a ritardi (di anni) nell’accesso alle terapie per malattie rare, come anche a ritiri di terapie dal mercato svizzero. I pazienti sarebbero dunque la categoria colpita dalla revisione.
L’industria farmaceutica respinge la disposizione e rinvia a quanto detto in relazione all’articolo 38d AP-OPre. BMS e Stemline Therapeutics respingono chiaramente gli sconti fissi e sostengono di non comprendere perché l’UFSP debba intervenire in un sistema funzionante. Inoltre, non sarebbe ancora chiaro come determinare l’importo degli sconti. Infine BMS e Stemline Therapeutics criticano che non è possibile comprendere perché i generici e i medicamenti biosimilari verrebbero trattati separatamente. Infatti anche questi potrebbero teoricamente ricorrere a un CPE. Tutti i medicamenti dovrebbero essere trattati allo stesso modo nell’interesse della concorrenza sul mercato. Altrimenti si creerebbero incentivi controproducenti.
Tra gli «altri» anche RDAF respinge la disposizione e rinvia a quanto detto in relazione all’articolo 38d AP-OPre. All.Can Schweiz e l’SSMF concordano con riserva. Quest’ultima rinvia a quanto detto in relazione all’articolo 38d AP-OPre.