Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

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Gli assicuratori sono in parte del parere che alla luce del disciplinamento previsto i medicamenti con modello di prezzo, inclusi i loro preparati successori ecc., siano esclusi dal riesame, per cui in base alla durata dell’ammissione temporanea si verificherebbe un abbassamento tardivo dei prezzi. Nel frattempo il medicamento avrebbe un prezzo antieconomico.

L’industria farmaceutica è del parere che più medicamenti dovrebbero essere ammessi a tempo indeterminato e l’ammissione eventualmente subordinata a condizioni, per ridurre l’onere amministrativo dell’UFSP e fornire al titolare dell’omologazione sicurezza nella pianificazione. vips chiede uno studio esterno riguardante il senso delle ammissioni temporanee. L’ampia prassi di ammissione temporanea dell’UFSP sarebbe altresì in contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale federale concernente il riesame periodico di CPE e CTT. Per contro un numero esiguo di imprese del settore è favorevole a un disciplinamento a livello di legge della prassi corrente.

3.20 Restituzione delle eccedenze dopo procedura di ricorso

Applicando per analogia l’articolo 67a capoverso 2 lettera a OAMal, nel caso di procedure di ricorso concernenti il preparato originale anche i titolari dell’omologazione dei corrispondenti generici, medicamenti in co-marketing o medicamenti biosimilari erano finora obbligati a restituire le eccedenze. Il presente adeguamento intende creare chiarezza e certezza del diritto.

3.20.1 Articolo 67a capoverso 3 OAMal

I fornitori di prestazioni fanno presente che si pone la questione della fattibilità di tale restituzione e che vi è il rischio che alcuni medicamenti spariscano dal mercato in seguito al loro ritiro da parte del titolare dell’omologazione.

Gli assicuratori sono del parere che le restituzioni dovrebbero andare agli assicuratorimalattie, per garantire un conteggio il più possibile corretto in funzione dei costi.

L’industria farmaceutica è del parere che il disciplinamento previsto sarebbe sostenibile soltanto se i titolari delle omologazioni di generici e di medicamenti biosimilari potessero opporsi a pieno titolo a disposizioni di riduzione dei prezzi del preparato originale, poiché sarebbero interessati indirettamente. Iph aggiunge che aumenterebbe il rischio che i medicamenti biosimilari o i generici non vengano immessi sul mercato perché per i titolari delle loro omologazioni non sarebbe possibile prevedere l’entità di eventuali restituzioni, con conseguenti perdite. Un numero esiguo di imprese del settore ritiene ragionevole restituire all’istituzione comune le eccedenze in caso di ricorsi. La concretizzazione delle forme di preparati interessate renderebbe l’articolo più chiaro, fornendo una maggiore certezza del diritto.

3.21 Parte propria alla distribuzione e imposta sul valore aggiunto

Per creare certezza del diritto, la prassi pluriennale dell’UFSP sulla gestione delle parti proprie alla distribuzione e dell’imposta sul valore aggiunto viene inserita nell’OAMal.

3.21.1 Articolo 67 OAMal

Tra i Cantoni ZH fa presente che a causa di parti proprie alla distribuzione inferiori, i fornitori di prestazioni registrerebbero perdite in termini di ricavo.