Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
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Tra i partiti politici il PLR e l’UDC sono del parere che andrebbero eliminati gli incentivi controproducenti nei margini di distribuzione ai sensi della mozione 20.3936 depositata dalla CSSS-N o secondo la proposta congiunta del settore (pharmaSuisse, FMH, H+ e curafutura).
Tra le associazioni dell’economia economiesuisse è favorevole all’eliminazione di incentivi finanziari controproducenti attraverso margini di distribuzione in funzione dei prezzi. Per contro un numero esiguo di associazioni è del parere che l’introduzione di una parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo, quale importante passo intermedio per eliminare completamente gli incentivi controproducenti nel sistema dei margini, sarebbe ragionevole soltanto se associata a un adeguamento generale del disciplinamento dei margini poiché la soluzione prevista, se fosse adottata come unico provvedimento, inasprirebbe ulteriormente gli incentivi controproducenti esistenti.
Anche le conferenze / associazioni cantonali sono del parere che l’introduzione di una parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo, quale importante passo intermedio per eliminare completamente gli incentivi controproducenti nel sistema dei margini, sarebbe ragionevole soltanto se associata a un adeguamento generale del disciplinamento dei margini, poiché la soluzione prevista, se fosse adottata come unico provvedimento, inasprirebbe ulteriormente gli incentivi controproducenti esistenti.
Anche i fornitori di prestazioni condividono il parere delle conferenze / associazioni cantonali. VSVA aggiunge inoltre che, in combinazione con l’aumento dell’aliquota percentuale differenziata e l’obbligo di prescrivere e consegnare sempre il preparato più conveniente, con questa modifica di fatto si introdurrebbe surrettiziamente un sistema di prezzi di riferimento, in contraddizione con la volontà del Parlamento. Le conseguenze sarebbero cambiamenti più frequenti nella terapia con effetti collaterali indesiderati e pazienti insicuri nonché il fatto che gli offerenti di medicamenti e terapie convenienti dovrebbero ritirarsi dal mercato svizzero nel caso in cui i loro prodotti non potessero più essere distribuiti con un margine sufficiente a coprire i costi. GSASA ritiene la definizione dei due anni secondo il capoverso 6 arbitraria. Dovrebbe continuare a sussistere la possibilità di un disciplinamento derogatorio, poiché i prezzi dei medicamenti potrebbero mutare in maniera repentina in situazioni di approvvigionamento particolari. Per contro H+ critica l’elevato onere amministrativo.
Un numero esiguo di assicuratori è del parere che andrebbero eliminati gli incentivi controproducenti nei margini di distribuzione ai sensi della mozione 20.3936 depositata dalla CSSS-N o secondo la proposta congiunta del settore (pharmaSuisse, FMH, H+ e curafutura). Inoltre affermano che non vi è alcun motivo ragionevole per insistere su una parte propria alla distribuzione dei preparati originali superiore a quella dei generici. SWICA è favorevole a fare chiarezza nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
L’industria farmaceutica è in linea di principio favorevole alla concretizzazione delle parti proprie alla distribuzione e dell’imposta sul valore aggiunto, poiché farebbe chiarezza, nonché all’eliminazione di incentivi finanziari controproducenti mediante margini in funzione dei prezzi. È tuttavia del parere che un’equiparazione delle parti proprie alla distribuzione porterebbe a uno svantaggio in termini di concorrenza e a una disparità nel trattamento dei preparati originali, poiché i generici e i preparati biosimilari, diversamente da quelli originali, spesso sarebbero distribuiti applicando sconti supplementari sulle quantità e sui volumi e offrirebbero dunque sconti preferenziali. Non avrebbe senso sul piano pratico collegare i prezzi di tutti i preparati simili. A ogni riesame e modifica dei prezzi dovrebbero essere adeguate le parti proprie alla distribuzione di tutti i preparati simili. Questo genererebbe un elevato onere amministrativo supplementare per i titolari di omologazioni, gli ospedali, le farmacie e le autorità. Inoltre non si capisce perché un possibile aumento di prezzo sia consentito soltanto quando sono trascorsi due anni dall’ammissione nell’ES o dall’ultimo aumento di prezzo. Proprio all’inizio della commercializzazione di un medicamento, solitamente si registra una fluttuazione nei prezzi dovuta a CPE supplementari o a nuove indicazioni. Altri criticano che a causa del disciplinamento previsto, che stabilisce soltanto i principi, non sarebbe possibile prevedere le conseguenze per il commercio al dettaglio.