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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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2. l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse: per allestire statistiche (art. 63 del regolamento [UE] 2017/22265);
c. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C- VIS (art. 109a LStrI).
2Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali e comunali seguenti possono consultare online i dati dell’EES:
a. le autorità cantonali di polizia incaricate dei controlli alle frontiere esterne Schengen:
1. per effettuare le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera,
2. nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
b. le autorità cantonali e comunali di polizia che effettuano i controlli delle persone: per esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera;
c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
d. le autorità cantonali di migrazione e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: per esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera.
3In qualità di punto di accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare online i dati dell’EES nell’ambito dei suoi compiti legali.
4L’allegato 2 definisce l’estensione dei diritti di consultazione.
Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES
Art. 6 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e
dell’emanazione delle decisioni
1La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il C-VIS in base a uno o più dei seguenti dati:
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. a.