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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali);
b. tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio);
c. numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti);
d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).
2Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità competente può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.
Art. 7 Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o
sul territorio svizzero
1La consultazione dell’EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio.
2Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell’interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano.
3Se il confronto dà una corrispondenza, l’autorità competente può consultare i dati delle categorie I-IV menzionati nell’allegato 2.
4Se l’interessato non può essere esaminato oppure l’autorità competente dubita della sua identità, si effettua una consultazione ai fini dell’identificazione.
Art. 8 Allestimento e aggiornamento del fascicolo EES individuale o dei
dati d’ingresso
1Se, dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 7, emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, l’autorità responsabile può, se del caso, allestirne uno.
2Se, dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 7, emerge che nell’EES sono già stati registrati alcuni dati, l’autorità competente può, se del caso, aggiornare i dati presenti e registrare nell’EES la data d’ingresso nello spazio Schengen, la data di partenza da tale spazio oppure il respingimento.
3L’autorità competente registra i dati d’ingresso del cittadino di uno Stato terzo interessato, se quest’ultimo si trova già in Svizzera e se inizia il soggiorno di breve durata dopo un soggiorno prolungato in Svizzera.
Art. 9 Consultazione ai fini dell’identificazione
1La consultazione dell’EES ai fini dell’identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un’altra identità oppure non