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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 16 pagine
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Art. 16 Scambio d’informazioni con Stati membri dell’UE che non
applicano il regolamento (UE) n. 2017/2226
(art. 103c cpv. 4, 103e e 103f lett. i LStrI)
1Gli Stati membri dell’UE di cui all’articolo 103e LStrI possono chiedere alle autorità di cui all’articolo 12 l’accesso ai dati.
2La procedura, le condizioni nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 13–15.
Sezione 5: Trattamento dei dati
Art. 17 Cancellazione dei dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno
più all’EES
(art. 103f lett. d LStrI)
I dati delle categorie I–VI di cui all’allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all’EES sono cancellati dalla SEM non appena l’interessato:
a. ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera;
b ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera;
c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o
d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.
Art. 18 Rettifica, integrazione o cancellazione dei dati del meccanismo
d’informazione
(art. 103f lett. d LStrI)
La SEM rettifica, integra o cancella dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d’informazione, se il richiedente dimostra:
a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili;
b. di aver nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.
Sezione 6: Diritti degli interessati, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 19 Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano
1Il diritto di accesso è retto dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati.
2La SEM tratta le richieste di accesso.
13 RS 235.1; FF 2020 6695