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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 16 pagine

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adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto.

2Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità competente può consultare i dati delle categorie I–IV menzionati nell’allegato 2.

Art. 10 Consultazione del calcolatore automatico

(art. 103c cpv. 3 e 103f lett. j LStrI)

1I servizi e le persone di cui all’articolo 5 possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.

2Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell’allegato 2.

Art. 11 Accesso all’elenco generato dal meccanismo di informazione

(art. 103f lett. j LStrI)

1Le unità organizzative seguenti della SEM possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/22266 riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata:

a. l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse: per allestire statistiche;

b. l’Ambito direzionale Immigrazione e integrazione: per adempiere i suoi compiti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione.

2L’elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell’allegato 2.

Sezione 4: Accesso a dati dell’EES tramite il punto di accesso centrale

Art. 12 Servizi autorizzati all’accesso

(art. 103c cpv. 4 LStrI)

1Nell’ambito dei loro compiti legali, le unità organizzative seguenti delle autorità della Confederazione di cui all’articolo 103c capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla CO fedpol dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. presso fedpol:

1. la Polizia giudiziaria federale,

2. i servizi responsabili delle identificazioni internazionali;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,

2. la divisione Analisi,

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. a.