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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine

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Art. 9 Confronto dei dati con i profili di rischio e le liste d’osservazione

1L’UIP può elaborare profili di rischio e liste d’osservazione sulla base di proprie analisi o su richiesta delle autorità di cui all’articolo 8.

2Confronta i dati dei passeggeri aerei con i profili di rischio e le liste d’osservazione che ha elaborato.

3I profili di rischio sono combinazioni di diversi criteri che servono a identificare persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui pianifichino o abbiano commesso un reato terroristico o un altro reato grave o che vi abbiano partecipato.

4Le liste d’osservazione si compongono di dati correlati a un reato terroristico o a un altro reato grave e servono a identificare persone che pianificano o hanno commesso un tale reato.

5I profili di rischio e le liste d’osservazione sono verificati regolarmente riguardo alla loro fondatezza ed efficacia.

6Il Consiglio federale fissa in un’ordinanza:

a. le modalità di verifica dei profili di rischio e delle liste d’osservazione;

b. i reati di cui all’articolo 6 capoversi 2–3 per il cui contrasto è consentito utilizzare le liste d’osservazione.

Art. 10 Collaborazione con il SIC

1L’UIP trasmette al SIC, per mezzo di una procedura automatizzata, i dati dei passeggeri aerei dei voli operati su rotte da quest’ultimo selezionate.

2Il SIC può confrontare automaticamente tali dati con i dati dei propri sistemi di informazione e trattarli ulteriormente soltanto per prevenire i reati di cui all’articolo 6 capoversi 2–3 e nella misura in cui serve all’adempimento dei suoi compiti ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3‒5 della legge del 25 settembre 20154 sulle attività informative.

3Il SIC deve cancellare i dati entro 96 ore dalla loro ricezione, se il confronto non ha generato alcuna corrispondenza.

Art. 11 Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei su richiesta

L’UIP può, nel singolo caso e su richiesta motivata, trasmettere i dati dei passeggeri aerei alle seguenti autorità:

a. le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;

b. il SIC;

c. l’Ufficio europeo di polizia.

4 RS 121