Progetto
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine
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Art. 12 Comunicazione in caso di sospetto
1Se sussiste il sospetto concreto che un reato terroristico o un altro reato grave sia stato o sarà commesso, l’UIP ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.
2In questo caso, può trasmettere dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
Sezione 4: Sistema di informazione PNR
Art. 13
1L’UIP gestisce il sistema d’informazione «Passenger Name Record» (sistema di informazione PNR) per l’adempimento dei suoi compiti.
2Hanno accesso ai dati del sistema di informazione PNR:
a. i collaboratori dell’UIP, per l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla presente legge;
b. le persone responsabili della manutenzione e della programmazione del sistema, nella misura in cui tale accesso è strettamente necessario per l’esecuzione delle pertinenti attività;
c. il servizio di protezione dei dati di fedpol, nel quadro della sua attività di sorveglianza.
Sezione 5: Protezione dei dati
Art. 14 Pseudonimizzazione
Il sistema di informazione PNR pseudonimizza automaticamente i dati dei passeggeri aerei sei mesi dopo la loro trasmissione da parte delle imprese di trasporto aereo.
Art. 15 Revoca della pseudonimizzazione
1Una delle autorità di cui all’articolo 11 può chiedere all’UIP la revoca della pseudonimizzazione se ha motivi fondati per ritenere che ciò possa contribuire in modo determinante alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di un reato terroristico o di un altro reato grave.
2L’UIP esamina la domanda e la trasmette immediatamente al Tribunale amministrativo federale (TAF), unitamente alla propria raccomandazione.
3In caso di motivazione mancante o insufficiente, l’UIP rinuncia alla trasmissione della domanda e ne informa l’autorità richiedente.
4Il presidente della corte competente del TAF decide quale giudice unico entro al massimo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; può affidare questa decisione a un altro giudice.