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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine
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5Il Consiglio federale fissa in un’ordinanza le ulteriori condizioni quadro per una convenzione con i Cantoni in merito al distacco di collaboratori e al loro impiego presso l’UIP.
Sezione 7: Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa
Art. 21 Conclusione di trattati e di convenzioni
1Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati internazionali sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, a condizione che il loro diritto nazionale garantisca una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera.
2Fedpol può concludere con le autorità di polizia estere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei.
Art. 22 Assistenza amministrativa
1L’UIP può chiedere ai servizi esteri che adempiono i suoi stessi compiti di trasmetterle i dati dei passeggeri aerei.
2Può trasmettere, a titolo eccezionale e previa richiesta motivata, i dati dei passeggeri aerei a un servizio estero che adempie i suoi stessi compiti, a condizione che:
a. il servizio estero utilizzi i dati esclusivamente per eseguire le disposizioni giu-
ridiche vigenti nel suo Stato in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei o li trasmetta a un’altra autorità legittimata a tal fine; e
b. il servizio estero sia vincolato al segreto d’ufficio o al segreto professionale.
3La trasmissione dei dati dei passeggeri aerei è inammissibile se nei confronti della persona interessata non sussiste alcun sospetto fondato che pianifichi o abbia commesso un reato terroristico o un altro reato grave.
Sezione 8: Sanzioni amministrative
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di
trasporto aereo
1Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi, e nei casi gravi 12 000 franchi, per ogni volo per il quale hanno violato un obbligo di cui agli articoli 2, 4 o 5.
2Una violazione dell’obbligo è presunta se:
a. i dati non sono trasmessi tempestivamente, in modo conforme alle prescrizioni tecniche o per tutti i passeggeri;
b. i dati trasmessi sono manifestamente errati;
c. i passeggeri aerei non sono stati informati del trattamento dei dati ai sensi della presente legge.