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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine

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5Il Consiglio federale fissa in un’ordinanza le ulteriori condizioni quadro per una convenzione con i Cantoni in merito al distacco di collaboratori e al loro impiego presso l’UIP.

Sezione 7: Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa

Art. 21 Conclusione di trattati e di convenzioni

1Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati internazionali sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, a condizione che il loro diritto nazionale garantisca una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera.

2Fedpol può concludere con le autorità di polizia estere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

Art. 22 Assistenza amministrativa

1L’UIP può chiedere ai servizi esteri che adempiono i suoi stessi compiti di trasmetterle i dati dei passeggeri aerei.

2Può trasmettere, a titolo eccezionale e previa richiesta motivata, i dati dei passeggeri aerei a un servizio estero che adempie i suoi stessi compiti, a condizione che:

a. il servizio estero utilizzi i dati esclusivamente per eseguire le disposizioni giu-

ridiche vigenti nel suo Stato in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei o li trasmetta a un’altra autorità legittimata a tal fine; e

b. il servizio estero sia vincolato al segreto d’ufficio o al segreto professionale.

3La trasmissione dei dati dei passeggeri aerei è inammissibile se nei confronti della persona interessata non sussiste alcun sospetto fondato che pianifichi o abbia commesso un reato terroristico o un altro reato grave.

Sezione 8: Sanzioni amministrative

Art. 23 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di

trasporto aereo

1Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi, e nei casi gravi 12 000 franchi, per ogni volo per il quale hanno violato un obbligo di cui agli articoli 2, 4 o 5.

2Una violazione dell’obbligo è presunta se:

a. i dati non sono trasmessi tempestivamente, in modo conforme alle prescrizioni tecniche o per tutti i passeggeri;

b. i dati trasmessi sono manifestamente errati;

c. i passeggeri aerei non sono stati informati del trattamento dei dati ai sensi della presente legge.