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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine
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3Per altri reati gravi s’intendono:
a. i reati ai sensi dell’allegato 1 LSIS per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni, che sono attribuibili a una delle categorie di reato PNR di cui all’allegato 2;
b. i reati il cui perseguimento penale compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e per cui è comminata una pena detentiva massima di almeno tre anni.
4Il Consiglio federale specifica in un’ordinanza i reati di cui al capoverso 3 lettera b.
5I risultati di un trattamento che non sono conformi agli scopi di cui al capoverso 1 sono cancellati immediatamente.
6L’UIP può trattare soltanto i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica;
b. i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali.
Art. 7 Confronto dei dati con i sistemi di informazione
1L’UIP confronta automaticamente i dati dei passeggeri aerei con i dati dei sistemi di informazione di polizia per i seguenti scopi:
a. arrestare persone segnalate, individuarne il luogo di dimora ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura o ai fini dell’estradizione;
b. identificare autori presunti di reati nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri;
c. individuare il luogo in cui si trovano persone e oggetti ricercati a livello nazionale o internazionale;
d. raccogliere informazioni in relazione a reati non chiariti o a reati pianificati.
2Il confronto è effettuato immediatamente dopo la ricezione dei dati dalle imprese di trasporto aereo.
3Prima che le corrispondenze ottenute automaticamente siano trasmesse all’autorità competente, occorre verificarne la plausibilità manualmente e, se del caso, accedendo a ulteriori sistemi di informazione al fine di chiarire l’identità di una persona o i motivi della segnalazione.
Art. 8 Trasmissione
1L’UIP trasmette i dati all’autorità competente, se la verifica ha confermato l’esistenza di un reato di cui all’articolo 6 capoversi 2–3.
2Per autorità competenti s’intendono:
a. le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;
b. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).