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Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine

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b. dall’estero verso la Svizzera.

2I dati sono trasmessi non prima di 48 ore e non oltre 24 ore dall’orario previsto di partenza del volo nonché immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco.

3Le imprese di trasporto aereo non possono trasmettere dati personali degni di particolare protezione. Qualora l’UIP dovesse ricevere comunque tali dati, provvede a cancellarli immediatamente.

4L’Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione dei dati.

Art. 3 Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei alle autorità estere

In caso di voli operati dalla Svizzera verso l’estero, le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei all’autorità competente nel luogo di atterraggio, sempreché un trattato internazionale tra la Svizzera e lo Stato in questione preveda la trasmissione e il trattamento di tali dati.

Art. 4 Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili per garantire la trasmissione puntuale dei dati dei passeggeri aerei conformemente alle prescrizioni tecniche.

Art. 5 Obbligo di informazione

Le imprese di trasporto aereo informano i loro passeggeri per iscritto che i dati che li riguardano saranno trattati.

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 6 Principi

1I dati dei passeggeri aerei possono essere trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati terroristici e di altri reati gravi.

2Per reati terroristici s’intendono i reati ai sensi dell’allegato 1 numero 22 della legge del 12 giugno 20093 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).

3 RS 362.2