Progetto
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 14 pagine
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3Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
4Non vi è violazione dell’obbligo se l’impresa di trasporto aereo dimostra che ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente esigibili per adempiere i propri obblighi.
5Alle imprese di trasporto aereo possono essere imputati addebiti anche nel caso in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi dall’estero.
Art. 24 Procedimento
1Compete a fedpol pronunciare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 23.
2In caso di sanzione ai sensi dell’articolo 122b della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non è pronunciata alcuna sanzione in virtù della presente legge. È fatta salva la pronuncia di sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di cui all’articolo 5.
3Alla procedura sanzionatoria è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
Art. 25 Prescrizione
Le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 23 si prescrivono dopo due anni dalla loro commissione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 26 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr