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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
(53) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (20).
(54) Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la
direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e previste dalle disposizioni adottate in applicazione di tali limitazioni e condizioni. Tali limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.
(55) Come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, tali familiari non solo hanno il diritto di entrare nel
territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto di ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e a titolo gratuito.
(56) Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari per ragioni di ordine
pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardanti la loro identificazione e il loro status e soltanto nella misura in cui tali dati siano pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza o la salute pubblica. L’esame delle domande di visto di tali familiari dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza o di salute pubblica e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
(57) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri
ma, a motivo della necessità di assicurare l’attuazione della politica comune dei visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(58) Il presente regolamento fissa norme rigorose sull’accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti
individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.
(59) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(20) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).