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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/19

(46) Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il

rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i cui dati potrebbero essere conservati nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza più largamente riconosciuta dai paesi terzi.

(47) I dati personali conservati nel VIS non dovrebbero essere trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di

organizzazioni internazionali. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all’identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio o reinsediamento. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente i dati del VIS a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale ai fini del rimpatrio o del reinsediamento, soltanto se il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento.

(48) Dovrebbe anche essere possibile trasferire i dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del regolamento (CE)

n. 767/2008 a un paese terzo in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o qualora vi sia un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave. Il pericolo imminente per la vita di una persona dovrebbe essere inteso come concernente un pericolo derivante da un reato grave commesso nei confronti di detta persona, ad esempio lesioni personali gravi, traffico illecito di organi o tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, e stupro. Tali dati dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo solo se è garantito che, su base di reciprocità, il paese terzo richiedente fornisca informazioni sui registri dei visti da esso detenuti agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

(49) Alle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nell’espletamento dei compiti per i quali essi

sono responsabili rispetto alla gestione operativa del VIS si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(50) La consultazione dell’elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e

sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), è un passaggio obbligato della procedura d’esame del visto per soggiorno di breve durata. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; tale elenco dovrebbe pertanto essere inserito nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente il riconoscimento del documento di viaggio del richiedente.

(51) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all’esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe

assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati sviluppando e gestendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.

(52) Per permettere di monitorare meglio l’uso del VIS nell’analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla

gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l’integrità dei dati. eu-LISA dovrebbe pertanto conservare determinati dati statistici nell’archivio centrale di relazioni e statistiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/817. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.

(18) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). (19) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).