Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
f) un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e:
i) le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817;
ii) il servizio comune di confronto biometrico istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/817;
iii) il CIR; e
iv) il rilevatore di identità multiple istituito dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/817;
g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti
per i visti (“VIS Mail”);
h) un portale per i vettori;
i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i
vettori e i sistemi internazionali (banche dati di Interpol), dall’altro;
j) un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.
Il sistema centrale del VIS, le NUI, il servizio web, il portale per i vettori e l’infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi nazionali dell’EES, del portale per i vettori dell’ETIAS, del servizio web dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione dell’EES.
2. Per ciascuno Stato membro vi sono almeno due NUI di cui al paragrafo 1, lettera c), che forniscono il collegamento fisico fra gli Stati membri e la rete fisica del VIS. Il collegamento tramite l’infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera d), è criptato. Le NUI sono situate nello Stato membro. Le NUI sono destinate ai soli usi stabiliti dagli atti legislativi dell’Unione.
3. Il sistema centrale del VIS svolge funzioni di controllo e gestione tecnici e ha un sistema centrale del VIS di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del sistema centrale del VIS in caso di guasto del sistema. Il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva hanno sede, rispettivamente, a Strasburgo (Francia) e a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4. L’infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende ridondanze per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che ridondanze per i collegamenti tra ciascuna NUI, da un lato, e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, dall’altro. L’infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale criptata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi ed eu-LISA.
5. eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS, o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti.
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* Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
** Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;