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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/23

e) contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni

di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f) contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;

g) agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio * e della

direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio **;

h) contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;

j) contribuire alla corretta identificazione delle persone;

k) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi

soggetti a un rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

2. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative domande e decisioni, al fine di:

a) sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o titolare

di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;

b) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;

c) contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni

d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

d) contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

e) contribuire alla corretta identificazione delle persone;

f) contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;

g) agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;

h) sostenere gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d’ingresso, di

persone ricercate per l’arresto, a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

Articolo 2 bis

Architettura

1. Il VIS è basato su un’architettura centralizzata e consta degli elementi seguenti:

a) l’archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

b) un sistema di informazione centrale (“sistema centrale del VIS”);

c) interfacce uniformi nazionali (National Uniform Interfaces — NUI) in ciascuno Stato membro, basate su specifiche

tecniche comuni e identiche in tutti gli Stati membri, che consentano la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d) un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI;

e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del sistema di ingressi/uscite

(EES);