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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
(65) È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI. I riferimenti alle decisioni abrogate si
intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e dovrebbero essere letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano rispettivamente negli allegati I e II.
(66) È pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(67) Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio (31), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 dicembre 2018 (32),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)»;
2) l’articolo 1 è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.»;
b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese alcune decisioni adottate al riguardo.»;
3) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Scopo del VIS
1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune dei visti per soggiorni di breve durata, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:
a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
b) evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di visto;
c) agevolare la lotta contro la frode;
d) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
(31) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). (32) GU C 50 dell’8.2.2019, pag. 4.