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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

2 quater. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui all’articolo 22 decies, nel caso di persone in possesso di un

permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno. Qualora la persona non presenti un documento di viaggio valido o qualora sussistano dubbi circa l’autenticità del documento di viaggio presentato o qualora la verifica ai sensi dell’articolo 22 nonies non dia esito, le autorità competenti hanno altresì accesso al VIS per consultare i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i).

2 quinquies. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui agli articoli 22 undecies e 22 duodecies, le autorità

competenti in materia di asilo non hanno accesso ai dati VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

2 sexies. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui al capo III ter, le autorità designate degli Stati membri ed

Europol non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

2 septies. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies, i membri delle squadre

della guardia di frontiera e costiera europea, ad eccezione delle squadre di gestione delle frontiere, non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati del VIS. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio un elenco di tali autorità alla Commissione e a eu-LISA, a norma dell’articolo 45 ter. Nell’elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può trattare i dati del VIS. In qualsiasi momento ciascuno Stato membro può modificare o sostituire l’elenco che ha comunicato e ne informa la Commissione ed eu-LISA.

Le autorità autorizzate a consultare il VIS o ad accedervi al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.

4. Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette senza indugio a eu-LISA un elenco delle unità operative delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al VIS ai fini del presente regolamento. L’elenco precisa lo scopo per il quale ciascuna unità operativa deve avere accesso ai dati del VIS. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tali elenchi.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

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* Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei

documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;

7) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni autorità competente garantisce che il trattamento dei dati personali nell’ambito del VIS non dia luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di visti, di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno basate su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.