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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/25

4) l’articolo 3 è soppresso;

5) l’articolo 4 è così modificato:

a) i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3. “autorità competenti per i visti”, le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;

3 bis. “autorità designata”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 terdecies, paragrafo 1, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

3 ter. “autorità designata per il VIS”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 quinquies, paragrafo 1, responsabile della verifica manuale e della misura conseguente ai riscontri positivi di cui a tale paragrafo;

3 quater. “unità centrale ETIAS”, l’unità istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

4. “modulo di domanda”, il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto Schengen di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009;

5. “richiedente”, chiunque abbia presentato una domanda di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

_____________

* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE)

n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;

b) i punti 12), 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:

«12. “dati del VIS” o “dati VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e da 22 bis a 22 septies;

13. “dati di identità”, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d);

14. “dati relativi alle impronte digitali”, i dati del VIS relativi alle impronte digitali;

15. “immagine del volto”, l’immagine digitalizzata del volto;

16. “riscontro positivo”, la coincidenza stabilita da un confronto automatizzato dei dati personali registrati in un fascicolo relativo alla domanda nel VIS con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, in un altro sistema di informazione dell’UE di cui all’articolo 9 bis o all’articolo 22 ter (sistemi di informazione dell’UE), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol interrogate dal VIS;

17. “dati Europol”, i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

18. “permesso di soggiorno”, un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio **, e un documento di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

19. “visto per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18 della convenzione di Schengen;

20. “autorità di controllo”, l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio *** e l’autorità di controllo di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ****;