Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
21. “contrasto”, la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
22. “reati di terrorismo”, i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ***** o, per gli Stati membri che non sono vincolati da tale direttiva, i reati previsti dal diritto nazionale equivalenti a uno di tali reati;
23. “reato grave”, un reato che corrisponde o equivale a uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ******, se punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.
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* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
** Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
*** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
**** Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
***** Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
****** Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).»;
6) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 5
Categorie di dati
1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:
a) i dati alfanumerici:
i) sul richiedente un visto e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;
ii) sul richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati di cui all’articolo 22 bis, e articoli da 22 quater, a 22 septies;
iii) sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter e i pareri motivati di cui agli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter;
b) le immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 9, punto 6, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);
c bis) la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7, e
all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);
d) i collegamenti con altre domande di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 4.