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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/27

1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, e all’articolo 22 bis,

paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.

1 ter. La verifica e l’identificazione nel VIS mediante un’immagine del volto è possibile solo con immagini del volto

registrate nel VIS con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, a norma dell’articolo 9, punto 5, e dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

2. Fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell’articolo 34, i messaggi trasmessi dal VIS Mail in conformità dell’articolo 16, dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS.

Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

1. L’elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *, è integrato nel VIS.

2. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco, di cui all’articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 6

Accesso per inserimento, modifica o cancellazione dei dati

1. L’accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a ricevere e decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in conformità degli articoli da 22 bis a 22 septies. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è limitato dalle effettive esigenze di servizio.

2. L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi di cui agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento, e per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e degli organismi dell’Unione, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.

2 bis. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui ai capi II, III e III bis, i dati relativi alle impronte digitali e le

immagini del volto dei minori possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, possono essere consultati solo per verificare l’identità del minore:

a) nella procedura relativa alla domanda di visto, conformemente all’articolo 15; o

b) alle frontiere esterne o all’interno degli Stati membri, a norma dell’articolo 18, 19 o 20, o dell’articolo 22 octies, 22 nonies o 22 decies.

Qualora l’interrogazione con dati alfanumerici non possa essere eseguita a causa della mancanza di un documento di viaggio, i dati relativi alle impronte digitali dei minori possono essere utilizzati anche per interrogare il VIS nell’ambito della procedura in materia di asilo ai sensi dell’articolo 21, 22, 22 undecies o 22 duodecies.

2 ter. In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui all’articolo 22 nonies, nel caso di persone in possesso di un

permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) ed f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno.